«I figli piccoli stanno meglio con la mamma»: per la Cassazione non è una regola, bisogna guardare ai fatti
29 settembre 2026

Cassazione civile, ordinanza n. 6078 del 17 marzo 2026

Con l'ordinanza n. 6078/2026 la Prima Sezione civile torna sui criteri che devono guidare il giudice nel collocamento dei figli minori dopo la separazione. Le statuizioni su affidamento, collocamento e frequentazione richiedono una valutazione in concreto della realtà familiare. Non possono fondarsi su criteri astratti, come la sola età dei figli, per comprimere in modo significativo il rapporto con uno dei genitori.

La pronuncia ridimensiona così il frequente richiamo alla preferenza materna per i figli in «tenera età», riportando al centro il principio di bigenitorialità dell'art. 337-ter c.c.


Il caso

In un giudizio di separazione con contestuale domanda di divorzio, il Tribunale di Parma adotta i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c. Dispone l'affidamento condiviso di due gemelli di 8 anni, con residenza presso la casa familiare e tempi paritari a settimane alterne. Dichiara inoltre inammissibile la domanda di assegnazione della casa formulata dalla madre, perché proposta per la prima volta nella seconda memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c.

In sede di reclamo la Corte d'appello di Bologna ribalta l'assetto. Ritiene che l'assegnazione della casa familiare, in presenza di figli minori, attenga a diritti indisponibili: applica quindi l'art. 473-bis.19 c.p.c. e considera inoperanti le decadenze. Assegna la casa, di proprietà esclusiva del padre, alla madre e dispone il collocamento prevalente presso di lei. Al padre riconosce due pomeriggi a settimana e i fine settimana alterni, oltre a porre a suo carico un contributo di 200 euro mensili per ciascun figlio.

La motivazione sul collocamento è essenzialmente una: per i figli in età prescolare «o consimile» la posizione materna sarebbe maggiormente rispondente al loro interesse.

Il padre ricorre per cassazione con tre motivi:

  1. violazione dell'art. 337-ter c.c., per aver fondato il collocamento sulla sola tenera età dei figli;
  2. violazione degli artt. 337-ter e 337-sexies c.c. quanto all'assegnazione della casa familiare;
  3. omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c.: l'accudimento prevalente da parte del padre, un orario di lavoro che termina intorno alle 14:30, il supporto della nonna paterna.


L'ammissibilità del ricorso straordinario

In via preliminare la Corte ribadisce che, dopo il d.lgs. n. 149/2022, la decisione sul reclamo contro i provvedimenti temporanei e urgenti è ricorribile per cassazione quando contiene «sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori». Il rinvio dell'art. 473-bis.24, comma 5, c.p.c. ai «casi» del comma 2, nel testo anteriore al d.lgs. n. 164/2024, si riferisce infatti al contenuto delle statuizioni e non al tipo di provvedimento (Cass. n. 1486/2025; Cass. n. 4110/2026).

Nel caso di specie il requisito è integrato: il passaggio da un regime paritario a due pomeriggi settimanali e weekend alterni comporta una significativa limitazione della relazione tra il padre e i figli.


Il merito: no ai giudizi «in astratto»

La Corte accoglie il primo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, e dichiara assorbito il secondo.

Richiamando Cass. n. 21425/2022, ricorda che l'interesse morale e materiale della prole impone un giudizio prognostico sulla capacità di ciascun genitore di crescere ed educare il figlio.

Tale giudizio non va fondato su elementi astratti, come la mera età del minore, ma su circostanze concrete: le modalità con cui ciascuno ha svolto in passato il proprio ruolo, la capacità di relazione affettiva, la personalità del genitore.

Il criterio vale non solo per la scelta del tipo di affidamento, ma anche per collocamento e tempi di frequentazione, che sono le statuizioni destinate a incidere in concreto sul rapporto genitore-figlio.

La Corte d'appello, al contrario, ha espresso un giudizio «in astratto», incentrato sulla sola età di minori che peraltro avevano già compiuto otto anni.

Non ha esaminato le modalità di relazione in atto tra i figli e ciascun genitore, né le concrete condizioni di vita della famiglia.


Il principio di diritto

«Nei provvedimenti previsti dall'art. 337-ter c.c., il giudice è chiamato ad adottare provvedimenti riguardo ai figli seguendo il criterio costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., è quello di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sicché le statuizioni sull'affidamento, il collocamento e la frequentazione dei figli devono rispondere ad una valutazione in concreto finalizzata al perseguimento di tale finalità, non potendo essere adottati provvedimenti che limitino grandemente la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio in applicazione di valutazioni astratte non misurate con la specifica realtà familiare, avuto riguardo anche all'età del figlio».

La decisione è cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese.


Profili di interesse pratico

  • Nessun favor automatico per il paritario. La Corte non afferma che il collocamento paritario sia la soluzione preferibile. Afferma che una sua drastica riduzione richiede una motivazione ancorata ai fatti, e che l'età del figlio è un elemento di valutazione, non un criterio autosufficiente.
  • Allegazione e prova del ruolo genitoriale. Modalità di accudimento pregresse, organizzazione lavorativa e rete familiare di supporto vanno allegate e documentate fin dalla fase introduttiva. Sono proprio questi i fatti la cui omessa considerazione ha fondato l'accoglimento del motivo ex art. 360, n. 5.
  • Impugnabilità dei provvedimenti provvisori. Quando il reclamo modifica in modo sostanziale collocamento o frequentazione, il ricorso straordinario è esperibile. La Corte ha applicato il testo dell'art. 473-bis.24 anteriore al correttivo del 2024: per i procedimenti successivi occorre verificare la formulazione vigente.
  • Casa familiare. Il motivo sull'assegnazione è rimasto assorbito, perché la questione segue il collocamento. Resta aperta nel giudizio di rinvio, così come la tesi della Corte d'appello sull'inoperatività delle decadenze ex art. 473-bis.19 c.p.c., su cui la Cassazione non si è pronunciata.
  • Memorie senza controricorso. L'intimata che non ha notificato controricorso non può dirsi costituita ex art. 370 c.p.c. e non può depositare memorie illustrative.


Conclusioni

L'ordinanza conferma un orientamento che chiede ai giudici di merito di motivare le scelte sui figli sulla base della specifica realtà familiare, senza scorciatoie legate a presunzioni generali sul ruolo dell'uno o dell'altro genitore.

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22 luglio 2026
Sentenza del Tribunale di Milano, Sez. IX civile, 6 maggio 2026, n. 3755
25 giugno 2026
L’ordinanza n. 20033 del 15 giugno 2026 della Prima Sezione civile della Corte di Cassazione offre un passaggio molto significativo sull’evoluzione della giurisprudenza in tema di bigenitorialità e di condotte di alienazione parentale, specie nei contesti di alta conflittualità. Il caso nasce da una separazione coniugale caratterizzata da una forte contrapposizione tra i genitori in ordine all’affidamento di due figli , uno dei quali divenuto maggiorenne nel corso del giudizio. La Corte d’appello di Catania, riformando la decisione di primo grado, aveva disposto l’affidamento esclusivo di entrambi i figli al padre, limitando la responsabilità genitoriale della madre, sospendendo temporaneamente gli incontri madre‑figlio e rideterminando gli aspetti economici, con revoca dell’assegno in favore della moglie La Cassazione conferma l’impianto della decisione di merito. Gli Ermellini ribadiscono innanzitutto con forza che il principio di bigenitorialità rappresenta la regola dell’ordinamento, mentre l’affidamento esclusivo costituisce eccezione ammissibile solo quando l’affidamento condiviso si riveli concretamente contrario all’interesse del minore . Tale contrarietà deve emergere da un accertamento rigoroso, fondato su fatti specifici, gravi, precisi e concordanti, e non può mai essere presunta in base a mere contrapposizioni tra i genitori. In questa prospettiva, la bigenitorialità viene letta non come un astratto principio paritario tra adulti, ma come diritto fondamentale del figlio a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori , nonché a ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi. La Corte richiama espressamente la giurisprudenza della Corte EDU, che impone agli Stati l’adozione di misure effettive, tempestive e proporzionate per preservare e ricostruire i legami familiari, sanzionando le inerzie e le omissioni che di fatto conducano a una rottura ingiustificata del rapporto con uno dei genitori. All’interno di questo quadro, la decisione assume particolare rilievo per come affronta le condotte che integrano, di fatto, un processo di alienazione parentale, pur senza fare ricorso a etichette diagnostiche controverse . La Corte valorizza le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio e delle relazioni dei servizi sociali, che descrivono un rapporto madre‑figlio connotato da forte simbiosi, possessività, dinamiche manipolatorie e strumentalizzazione del minore nel conflitto con l’altro genitore. Emergono, in particolare, condotte materne di sistematico ostacolo alla relazione padre‑figlio, la tendenza a svalutare la figura paterna, l’esposizione del minore al contenzioso giudiziario e persino mediatico, nonché profili di negligenza sul piano scolastico e sanitario . È proprio questa combinazione di comportamenti a essere letta dalla Corte come gravemente pregiudizievole per lo sviluppo equilibrato del minore e incompatibile con il principio di bigenitorialità, perché orientata a recidere – nella realtà – il legame con l’altro genitore. La Cassazione sottolinea che, in simili situazioni, il giudice di merito non solo può, ma deve adottare misure incisive, anche drastiche, purché adeguatamente motivate e proporzionate, per rimuovere l’ostacolo alla relazione con il genitore rifiutato e ristabilire, per quanto possibile, un contesto conforme alla bigenitorialità . In questo senso si giustifica l’affidamento esclusivo al padre, accompagnato da una temporanea sospensione degli incontri con la madre, funzionale non a “punire” il genitore collocatario, ma a proteggere il minore da ulteriori condizionamenti e a consentire un riequilibrio relazionale . Le doglianze della madre, incentrate sulla contestazione della consulenza tecnica, sulla valutazione delle prove e sulle modalità di ascolto del minore, vengono giudicate inammissibili in sede di legittimità, perché volte a ottenere una rivalutazione del merito non consentita in Cassazione. La Corte ricorda che l’accertamento delle condotte genitoriali, della loro incidenza sul benessere psicologico del figlio e della sussistenza di dinamiche alienanti rientra nella discrezionalità valutativa del giudice di merito, purché l’iter argomentativo sia logico e sorretto da adeguata motivazione. Nel complesso, l’ordinanza n. 20033/2026 si segnala per almeno tre profili di interesse operativo per l’avvocato di famiglia: in primo luogo, riafferma con chiarezza che la bigenitorialità è un diritto del minore e non un semplice equilibrio formale tra genitori, con conseguente dovere del giudice di reagire alle condotte che lo comprimono; in secondo luogo, offre una traccia motivazionale per affrontare, sul piano processuale, i casi di alienazione parentale, privilegiando la descrizione concreta delle condotte e dei loro effetti, più che il ricorso a categorie diagnostiche astratte; infine, conferma la centralità delle risultanze tecniche e dei servizi sociali, nonché la necessità di strategie difensive fondate su elementi oggettivi e documentati.