Sentenza del Tribunale di Milano, Sez. IX civile, 6 maggio 2026, n. 3755

Molte persone credono che l'assegnazione della casa familiare a un genitore, disposta in sede di separazione o divorzio, resti valida finché il figlio non trova un lavoro stabile.
Una recente sentenza del Tribunale di Milano chiarisce che non è così: il diritto di proprietà del genitore non assegnatario può essere tutelato anche prima che il figlio raggiunga l'indipendenza economica.
Questa pronuncia offre spunti importanti per chi si trova a valutare una revisione delle condizioni di separazione o divorzio, soprattutto quando i figli sono ormai giovani adulti.
L'assegnazione della casa familiare, disciplinata dall'art. 337-sexies del Codice Civile, nasce per proteggere i figli nei momenti di crisi della coppia — non per riequilibrare la situazione economica tra gli ex coniugi. La Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale hanno più volte ribadito che questo provvedimento si giustifica con l'interesse dei figli minori (o dei maggiorenni non ancora autonomi) a mantenere il proprio ambiente domestico: la casa dove sono cresciuti, con le proprie abitudini, i propri affetti e le proprie relazioni. È uno strumento pensato per attenuare l'impatto della separazione sui figli, non per garantire un'abitazione al coniuge economicamente più debole.
Ne consegue un principio chiave: l'assegnazione comprime il diritto di proprietà dell'altro genitore, e questa compressione è ammissibile solo finché esistono realmente le esigenze di tutela dei figli.
Nel caso esaminato dal Tribunale di Milano, il figlio ha quasi 25 anni. È iscritto a un corso di laurea triennale, con un percorso di studi più lungo rispetto ai tempi ordinari, e collabora saltuariamente nell'attività di famiglia. Un elemento si è rivelato decisivo: il ragazzo dispone di un'altra abitazione, di proprietà del padre, che può liberamente utilizzare. Il Tribunale ha osservato che il giovane ha potuto godere di un percorso di studi sereno grazie al sostegno della famiglia, e che continuare ad assegnare la casa familiare alla madre, con cui il figlio convive, non risponde più a una reale esigenza di protezione. Al contrario, rischia di rallentare il naturale percorso verso l'autonomia. Per questi motivi, i giudici hanno revocato sia l'assegnazione della casa familiare sia l'assegno di mantenimento a carico del padre, tenendo conto del sostegno economico diretto già garantito al figlio.
Il punto più rilevante della sentenza riguarda il metodo di valutazione. Il Tribunale, richiamando un precedente della Cassazione (n. 16051/2024), chiarisce che non è necessario attendere l'autonomia economica del figlio per revocare l'assegnazione. Serve invece una verifica concreta e attuale delle sue esigenze, da condurre con criteri sempre più rigorosi con l'aumentare dell'età. Ciò che è ragionevole per un bambino in età scolare non lo è automaticamente per un giovane adulto prossimo ai 25 anni.
Da qui la distinzione tracciata dal Tribunale tra l'esigenza di conservare punti di riferimento affettivi e relazionali, quando questa è ancora funzionale all'equilibrio psicologico del figlio e come tale meritevole di tutela, e la semplice comodità di restare nella propria stanza e nella propria casa, che non giustifica una compressione del diritto di proprietà dell'altro genitore senza limiti di tempo.
Questa sentenza fornisce argomenti concreti per chi intende richiedere la revisione delle condizioni di separazione o divorzio in presenza di figli maggiorenni non ancora del tutto autonomi, ma prossimi ai 25 anni o oltre. In particolare, permette di spostare l'attenzione del giudice dalla sola mancanza di autonomia economica alla effettiva persistenza — o meno — delle ragioni di tutela dell'habitat domestico. Si tratta di un precedente utile anche per rivalutare accordi risalenti nel tempo, quando il figlio ha ormai raggiunto un livello di maturità e di inserimento nel percorso di studi o di lavoro tale da rendere non più necessaria, né proporzionata, la conservazione dell'assegnazione.

