Assegnazione della casa familiare e figli maggiorenni: la svolta del Tribunale di Milano
22 luglio 2026

Sentenza del Tribunale di Milano, Sez. IX civile, 6 maggio 2026, n. 3755


Molte persone credono che l'assegnazione della casa familiare a un genitore, disposta in sede di separazione o divorzio, resti valida finché il figlio non trova un lavoro stabile.

Una recente sentenza del Tribunale di Milano chiarisce che non è così: il diritto di proprietà del genitore non assegnatario può essere tutelato anche prima che il figlio raggiunga l'indipendenza economica.

Questa pronuncia offre spunti importanti per chi si trova a valutare una revisione delle condizioni di separazione o divorzio, soprattutto quando i figli sono ormai giovani adulti.


L'assegnazione della casa familiare, disciplinata dall'art. 337-sexies del Codice Civile, nasce per proteggere i figli nei momenti di crisi della coppia — non per riequilibrare la situazione economica tra gli ex coniugi. La Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale hanno più volte ribadito che questo provvedimento si giustifica con l'interesse dei figli minori (o dei maggiorenni non ancora autonomi) a mantenere il proprio ambiente domestico: la casa dove sono cresciuti, con le proprie abitudini, i propri affetti e le proprie relazioni. È uno strumento pensato per attenuare l'impatto della separazione sui figli, non per garantire un'abitazione al coniuge economicamente più debole.

Ne consegue un principio chiave: l'assegnazione comprime il diritto di proprietà dell'altro genitore, e questa compressione è ammissibile solo finché esistono realmente le esigenze di tutela dei figli.


Nel caso esaminato dal Tribunale di Milano, il figlio ha quasi 25 anni. È iscritto a un corso di laurea triennale, con un percorso di studi più lungo rispetto ai tempi ordinari, e collabora saltuariamente nell'attività di famiglia. Un elemento si è rivelato decisivo: il ragazzo dispone di un'altra abitazione, di proprietà del padre, che può liberamente utilizzare. Il Tribunale ha osservato che il giovane ha potuto godere di un percorso di studi sereno grazie al sostegno della famiglia, e che continuare ad assegnare la casa familiare alla madre, con cui il figlio convive, non risponde più a una reale esigenza di protezione. Al contrario, rischia di rallentare il naturale percorso verso l'autonomia. Per questi motivi, i giudici hanno revocato sia l'assegnazione della casa familiare sia l'assegno di mantenimento a carico del padre, tenendo conto del sostegno economico diretto già garantito al figlio.


Il punto più rilevante della sentenza riguarda il metodo di valutazione. Il Tribunale, richiamando un precedente della Cassazione (n. 16051/2024), chiarisce che non è necessario attendere l'autonomia economica del figlio per revocare l'assegnazione. Serve invece una verifica concreta e attuale delle sue esigenze, da condurre con criteri sempre più rigorosi con l'aumentare dell'età. Ciò che è ragionevole per un bambino in età scolare non lo è automaticamente per un giovane adulto prossimo ai 25 anni.


Da qui la distinzione tracciata dal Tribunale tra l'esigenza di conservare punti di riferimento affettivi e relazionali, quando questa è ancora funzionale all'equilibrio psicologico del figlio e come tale meritevole di tutela, e la semplice comodità di restare nella propria stanza e nella propria casa, che non giustifica una compressione del diritto di proprietà dell'altro genitore senza limiti di tempo.


Questa sentenza fornisce argomenti concreti per chi intende richiedere la revisione delle condizioni di separazione o divorzio in presenza di figli maggiorenni non ancora del tutto autonomi, ma prossimi ai 25 anni o oltre. In particolare, permette di spostare l'attenzione del giudice dalla sola mancanza di autonomia economica alla effettiva persistenza — o meno — delle ragioni di tutela dell'habitat domestico. Si tratta di un precedente utile anche per rivalutare accordi risalenti nel tempo, quando il figlio ha ormai raggiunto un livello di maturità e di inserimento nel percorso di studi o di lavoro tale da rendere non più necessaria, né proporzionata, la conservazione dell'assegnazione.


25 giugno 2026
L’ordinanza n. 20033 del 15 giugno 2026 della Prima Sezione civile della Corte di Cassazione offre un passaggio molto significativo sull’evoluzione della giurisprudenza in tema di bigenitorialità e di condotte di alienazione parentale, specie nei contesti di alta conflittualità. Il caso nasce da una separazione coniugale caratterizzata da una forte contrapposizione tra i genitori in ordine all’affidamento di due figli , uno dei quali divenuto maggiorenne nel corso del giudizio. La Corte d’appello di Catania, riformando la decisione di primo grado, aveva disposto l’affidamento esclusivo di entrambi i figli al padre, limitando la responsabilità genitoriale della madre, sospendendo temporaneamente gli incontri madre‑figlio e rideterminando gli aspetti economici, con revoca dell’assegno in favore della moglie La Cassazione conferma l’impianto della decisione di merito. Gli Ermellini ribadiscono innanzitutto con forza che il principio di bigenitorialità rappresenta la regola dell’ordinamento, mentre l’affidamento esclusivo costituisce eccezione ammissibile solo quando l’affidamento condiviso si riveli concretamente contrario all’interesse del minore . Tale contrarietà deve emergere da un accertamento rigoroso, fondato su fatti specifici, gravi, precisi e concordanti, e non può mai essere presunta in base a mere contrapposizioni tra i genitori. In questa prospettiva, la bigenitorialità viene letta non come un astratto principio paritario tra adulti, ma come diritto fondamentale del figlio a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori , nonché a ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi. La Corte richiama espressamente la giurisprudenza della Corte EDU, che impone agli Stati l’adozione di misure effettive, tempestive e proporzionate per preservare e ricostruire i legami familiari, sanzionando le inerzie e le omissioni che di fatto conducano a una rottura ingiustificata del rapporto con uno dei genitori. All’interno di questo quadro, la decisione assume particolare rilievo per come affronta le condotte che integrano, di fatto, un processo di alienazione parentale, pur senza fare ricorso a etichette diagnostiche controverse . La Corte valorizza le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio e delle relazioni dei servizi sociali, che descrivono un rapporto madre‑figlio connotato da forte simbiosi, possessività, dinamiche manipolatorie e strumentalizzazione del minore nel conflitto con l’altro genitore. Emergono, in particolare, condotte materne di sistematico ostacolo alla relazione padre‑figlio, la tendenza a svalutare la figura paterna, l’esposizione del minore al contenzioso giudiziario e persino mediatico, nonché profili di negligenza sul piano scolastico e sanitario . È proprio questa combinazione di comportamenti a essere letta dalla Corte come gravemente pregiudizievole per lo sviluppo equilibrato del minore e incompatibile con il principio di bigenitorialità, perché orientata a recidere – nella realtà – il legame con l’altro genitore. La Cassazione sottolinea che, in simili situazioni, il giudice di merito non solo può, ma deve adottare misure incisive, anche drastiche, purché adeguatamente motivate e proporzionate, per rimuovere l’ostacolo alla relazione con il genitore rifiutato e ristabilire, per quanto possibile, un contesto conforme alla bigenitorialità . In questo senso si giustifica l’affidamento esclusivo al padre, accompagnato da una temporanea sospensione degli incontri con la madre, funzionale non a “punire” il genitore collocatario, ma a proteggere il minore da ulteriori condizionamenti e a consentire un riequilibrio relazionale . Le doglianze della madre, incentrate sulla contestazione della consulenza tecnica, sulla valutazione delle prove e sulle modalità di ascolto del minore, vengono giudicate inammissibili in sede di legittimità, perché volte a ottenere una rivalutazione del merito non consentita in Cassazione. La Corte ricorda che l’accertamento delle condotte genitoriali, della loro incidenza sul benessere psicologico del figlio e della sussistenza di dinamiche alienanti rientra nella discrezionalità valutativa del giudice di merito, purché l’iter argomentativo sia logico e sorretto da adeguata motivazione. Nel complesso, l’ordinanza n. 20033/2026 si segnala per almeno tre profili di interesse operativo per l’avvocato di famiglia: in primo luogo, riafferma con chiarezza che la bigenitorialità è un diritto del minore e non un semplice equilibrio formale tra genitori, con conseguente dovere del giudice di reagire alle condotte che lo comprimono; in secondo luogo, offre una traccia motivazionale per affrontare, sul piano processuale, i casi di alienazione parentale, privilegiando la descrizione concreta delle condotte e dei loro effetti, più che il ricorso a categorie diagnostiche astratte; infine, conferma la centralità delle risultanze tecniche e dei servizi sociali, nonché la necessità di strategie difensive fondate su elementi oggettivi e documentati.
Autore: Alberto Brait 9 giugno 2026
La corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2941 c.c. nella parte in cui non prevede che la prescrizione sia sospesa anche tra persone conviventi di fatto.