Quando l’amore ferma il tempo, la svolta della Corte Costituzionale: la prescrizione si sospende anche tra conviventi di fatto
Alberto Brait • 9 giugno 2026

Prestiti, casa e soldi tra conviventi: cosa cambia dopo la sentenza n. 7/2026 della Corte Costituzionale

All’origine della decisione della Corte costituzionale n. 7 del 23 gennaio 2026 c’è una vicenda molto concreta, che riguarda una coppia di conviventi di fatto e un prestito di denaro tra loro.

Durante la convivenza uno dei partner presta all’altro una somma rilevante; il debitore riconosce il debito, ma non restituisce quanto dovuto. A un certo punto la relazione si interrompe, la convivenza cessa e, solo dopo la rottura, il partner creditore decide di rivolgersi al giudice per ottenere la restituzione.

Davanti al Tribunale di Firenze, il convenuto eccepisce che il credito è ormai prescritto, perché è trascorso il termine previsto dal codice civile senza che fosse stata avviata un’azione giudiziaria.

Il giudice fiorentino, però, si rende conto che la stessa situazione, se fosse intercorsa tra coniugi e cioè tra persone sposate, avrebbe avuto un esito diverso: l’art. 2941, primo comma, n. 1, c.c. prevede infatti che la prescrizione sia sospesa tra marito e moglie per tutta la durata del matrimonio, proprio per evitare che il timore di “fare causa” al coniuge incrini il rapporto familiare. Per i conviventi di fatto, invece, il testo originario dell’articolo non diceva nulla: la sospensione non era prevista.

Il Tribunale di Firenze si trova così davanti a un dubbio di legittimità costituzionale: è ancora giustificabile, alla luce dell’evoluzione della famiglia di fatto e della legge del 2016 sulle convivenze, trattare in modo così diverso il coniuge e il convivente di fatto quanto alla sospensione della prescrizione?

Ritenendo che questa differenza possa violare il principio di eguaglianza e la tutela delle formazioni sociali fondate sugli affetti, il Tribunale sospende il processo e rimette la questione alla Corte Costituzionale.


Per comprendere la portata della decisione del 2026, occorre ricordare brevemente il quadro normativo di partenza. L’art. 2941 c.c. elenca in modo tassativo le ipotesi in cui la prescrizione è sospesa, cioè “si ferma” per un certo periodo, perché l’ordinamento ritiene giustificata l’inerzia del titolare del diritto. Si tratta di situazioni in cui, per particolari rapporti personali o condizioni soggettive, sarebbe irragionevole pretendere che il creditore agisca tempestivamente in giudizio. Fra queste, al n. 1 del primo comma, rientra il rapporto tra coniugi: la prescrizione è sospesa tra marito e moglie finché dura il matrimonio. La giurisprudenza ricorda che le cause di sospensione sono di stretta interpretazione, non estensibili per analogia, perché incidono in modo eccezionale su un istituto – la prescrizione – che mira a garantire certezza ai rapporti giuridici. L’elenco dei casi di sospensione è considerato tassativo.


Nel 2016 è intervenuta la legge n. 76, che ha disciplinato per la prima volta in modo organico le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto. Per quanto qui interessa, l’art. 1, comma 36, definisce la convivenza di fatto come la relazione tra due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da matrimonio, unione civile o rapporti di parentela in linea retta, affinità o adozione. Il comma 18 della stessa disposizione prevede, espressamente, che tra le parti di un’unione civile si applichi, in quanto compatibile, anche l’art. 2941 c.c. sulla sospensione della prescrizione, equiparando così, sul punto, coniugi e partner di unione civile.


Per le convivenze di fatto, però, il legislatore del 2016 non ha richiamato l’art. 2941 c.c.: la sospensione tra conviventi non era, quindi, prevista in via testuale


A complicare il quadro interviene la precedente giurisprudenza costituzionale. Nel 1998, con la sentenza n. 2, la Corte costituzionale fu chiamata a pronunciarsi proprio sulla possibilità di estendere ai conviventi “more uxorio” la sospensione della prescrizione prevista tra coniugi.

In quell’occasione, la Corte negò l’illegittimità costituzionale dell’art. 2941, n. 1, c.c., ritenendo che la scelta di limitare la sospensione ai soli coniugi fosse giustificata dalla particolare rilevanza che l’ordinamento attribuiva al matrimonio, quale formazione giuridicamente riconosciuta e disciplinata. Secondo quell’impostazione, il vincolo matrimoniale costituiva un elemento oggettivo e facilmente accertabile, che legittimava la sospensione della prescrizione, mentre la convivenza di fatto, priva di formale riconoscimento normativo, risultava troppo fluida e difficilmente delimitabile nel tempo, rendendo problematica, sul piano della certezza del diritto, l’estensione del meccanismo sospensivo. La Corte del 1998, quindi, non negava in astratto la rilevanza sociale della convivenza, ma riteneva che la scelta di includerla o meno nel perimetro della sospensione spettasse al legislatore, non potendo essere surrogata da un intervento additivo del giudice delle leggi.


Nel frattempo, però, il contesto sociale e normativo è profondamente mutato.

La famiglia di fatto ha assunto un ruolo sempre più centrale nella realtà quotidiana, con un numero crescente di coppie che scelgono di non sposarsi pur condividendo progetti di vita, casa, figli, assistenza reciproca. La giurisprudenza ordinaria e di legittimità ha progressivamente riconosciuto alla convivenza stabile una dignità giuridica, considerandola a pieno titolo una “formazione sociale” in cui si svolge la personalità dell’individuo, ai sensi dell’art. 2 della Costituzione. La stessa legge n. 76/2016 rappresenta il punto di arrivo di questo percorso, attribuendo alle convivenze di fatto una definizione legale, riconoscendo diritti e doveri reciproci, prevedendo forme di tutela patrimoniale e personale.

In parallelo, la Corte costituzionale ha più volte valorizzato il principio di eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3 Cost., censurando trattamenti differenziati tra situazioni di fatto sostanzialmente omogenee, quando tali differenze non trovino più una ragionevole giustificazione alla luce dell’evoluzione sociale e dei valori costituzionali.


È in questo nuovo contesto che si inserisce la sentenza n. 7/2026.

La Corte parte dalla constatazione che la famiglia di fatto – cioè la convivenza stabile, fondata su legami affettivi e di reciproca assistenza – rientra oggi pienamente tra le “formazioni sociali” protette dall’art. 2 Cost., al pari della famiglia fondata sul matrimonio. Non si tratta più di una realtà solo sociologica, ma di un modello familiare riconosciuto e disciplinato, seppure con forme diverse, dall’ordinamento. In questo quadro, la Corte richiama l’art. 3 Cost. per confrontare la posizione del coniuge e quella del convivente di fatto rispetto alla prescrizione: entrambi i rapporti si basano su un legame affettivo intenso e su una comunità di vita e di interessi, in cui l’idea di intraprendere un’azione giudiziaria l’uno contro l’altro durante la convivenza appare, nella maggior parte dei casi, incompatibile con la salvaguardia del rapporto stesso.


La Corte si concentra quindi sulla “ratio” della sospensione prevista dall’art. 2941, n. 1, c.c.. La sospensione tra coniugi non ha lo scopo di favorire uno dei due partner a scapito dell’altro, ma di proteggere il legame familiare, rendendo inesigibile – sul piano della pretesa giudiziale – l’esercizio di azioni tra marito e moglie finché la convivenza matrimoniale è in corso. L’ordinamento prende atto che, in un rapporto così stretto, è normale che ci si astenga dal citare in giudizio il partner, e che sarebbe iniquo far ricadere questa scelta sulla perdita definitiva del diritto per prescrizione. Se questa è la logica, osserva la Corte, non vi è alcuna ragione per limitarla al solo matrimonio, escludendo la convivenza di fatto che presenti caratteri di stabilità e continuità analoghi.

Dal punto di vista degli affetti, della solidarietà reciproca e della comunanza di vita, le due situazioni sono spesso indistinguibili; e il timore di compromettere il rapporto con un’azione giudiziaria è identico.


Un punto qualificante della decisione del 2026 è la rimeditazione espressa della sentenza n. 2/1998. La Corte riconosce che, allora, il quadro normativo e sociale era diverso: la convivenza di fatto non godeva ancora di una definizione legislativa, né di un riconoscimento paragonabile a quello attuale. Oggi, invece, la legge del 2016 ha fornito parametri oggettivi per individuare la convivenza di fatto, e la giurisprudenza ha sviluppato criteri per accertarne l’esistenza e la durata. Viene così meno uno degli argomenti principali utilizzati nel 1998, cioè la presunta impossibilità di delimitare con sufficiente certezza l’inizio e la fine della convivenza.

La Corte afferma che non è necessario un vincolo formale come il matrimonio per applicare la sospensione: ciò che conta è la stabilità della relazione e la sua riconoscibilità in base agli indici offerti dalla legge e dalla prassi (coabitazione, legami affettivi, reciproca assistenza, registrazione anagrafica, ecc.). Quanto alla certezza del diritto, la Corte sottolinea che i giudici sono perfettamente in grado di accertare, anche a posteriori, il periodo di convivenza, utilizzando i normali mezzi di prova: documenti, testimonianze, risultanze anagrafiche

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Su queste basi, la Corte giunge a ritenere irragionevole e discriminatoria l’esclusione dei conviventi di fatto dalla sospensione della prescrizione, una volta che l’ordinamento ha equiparato, sotto molti profili, la famiglia di fatto alla famiglia fondata sul matrimonio e ha riconosciuto che entrambe rientrano tra le formazioni sociali tutelate dall’art. 2 Cost..

Il diverso trattamento non trova più una giustificazione obiettiva e proporzionata, perché la situazione sostanziale – il rapporto affettivo e di vita in comune – è la stessa. Ne deriva la violazione del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., nella sua dimensione sia formale sia sostanziale.


La “nuova regola applicabile”, come emerge dalla sentenza n. 7/2026, può essere riassunta così: l’art. 2941, primo comma, n. 1, c.c. è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimanga sospesa anche tra conviventi di fatto, così come definiti dall’art. 1, comma 36, della legge n. 76/2016, per tutta la durata della convivenza.

In altre parole, oggi la sospensione opera non solo tra coniugi, ma anche tra conviventi di fatto che presentino i requisiti di legge: due maggiorenni, uniti stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non legati da matrimonio o unione civile tra loro o con altri, né da rapporti di parentela o adozione che impediscano tale legame.

La sospensione riguarda qualsiasi diritto soggetto a prescrizione che intercorra tra i partner, e opera per tutto l’arco temporale in cui la convivenza è in atto. La regola vale per tutte le coppie di fatto, sia eterosessuali sia omosessuali: la legge del 2016, infatti, definisce la convivenza di fatto in termini neutri rispetto al sesso dei partner, e la Corte non introduce alcuna distinzione.


Dal punto di vista pratico, questo significa che il partner creditore non è più costretto a scegliere tra la tutela del proprio diritto e la salvaguardia del rapporto di convivenza.

Finché la convivenza stabile prosegue, la prescrizione resta sospesa: il tempo non “corre” e il diritto non si estingue per inerzia.

Solo dal momento in cui la convivenza cessa, la prescrizione riprende a decorrere, sommando l’eventuale periodo già trascorso prima dell’inizio della convivenza. Questo ha un impatto rilevante su molte situazioni concrete: prestiti di denaro tra conviventi (come nel caso deciso), rimborsi di spese sostenute per conto dell’altro, contributi economici alla ristrutturazione della casa comune, finanziamenti all’attività lavorativa o imprenditoriale del partner, somme anticipate per l’acquisto di beni intestati solo all’altro. In tutti questi casi, il partner che ha erogato denaro o sostenuto spese non perde il diritto di agire solo perché, per ragioni affettive e di equilibrio del rapporto, ha evitato di rivolgersi al giudice durante la convivenza.

 

Naturalmente, la nuova regola pone al centro un profilo probatorio: come si dimostra l’esistenza della convivenza di fatto e il suo arco temporale, ai fini del calcolo della prescrizione? La legge n. 76/2016 prevede la possibilità – non l’obbligo – di registrare la convivenza di fatto in anagrafe, mediante una dichiarazione congiunta. Tale registrazione costituisce una prova forte della convivenza e delle sue date di inizio (e, se annotata, di cessazione). Tuttavia, la mancanza di registrazione non esclude la possibilità di accertare la convivenza con altri mezzi: contratti di locazione o mutuo cointestati, utenze domestiche intestate a entrambi o pagate stabilmente da uno per l’altro, iscrizioni scolastiche dei figli che indicano lo stesso nucleo familiare, documentazione sanitaria, corrispondenza, fotografie, messaggi, nonché testimonianze di amici, parenti, vicini che confermino la stabile coabitazione e la natura di coppia della relazione. Sarà il giudice, caso per caso, a valutare se ricorrono i requisiti della convivenza di fatto ai sensi della legge del 2016 e a individuare con sufficiente precisione il periodo in cui la convivenza è durata.


Si può quindi dire che la sentenza n. 7/2026 segna un passaggio importante nella piena equiparazione, sul piano delle tutele, tra famiglia fondata sul matrimonio e famiglia di fatto.

Non si tratta di cancellare le differenze giuridiche tra i due modelli, ma di evitare che, a parità di sostanza – una relazione affettiva stabile, una comunanza di vita e di interessi – l’ordinamento imponga al convivente oneri o rischi maggiori solo perché ha scelto di non sposarsi.

La sospensione della prescrizione tra conviventi di fatto, così come oggi configurata, restituisce coerenza al sistema: da un lato, riconosce che è normale non “fare causa” al partner mentre si vive insieme; dall’altro, assicura che questa scelta non si traduca nella perdita definitiva del diritto, una volta che la relazione sia cessata. 

13 maggio 2026
 Molti genitori che si separano credono che l'affidamento condiviso imponga automaticamente una divisione uguale dei giorni trascorsi con i figli. Un'ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce, ancora una volta, che non è così. L'affidamento condiviso è oggi la forma ordinaria di affidamento nel nostro ordinamento: salvo situazioni particolari, i figli vengono affidati a entrambi i genitori, che continuano ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale. Ciò significa che le decisioni più rilevanti per la vita del figlio — scuola, salute, attività, scelte educative — devono essere prese di comune accordo, e che entrambi devono essere presenti, in modo stabile, nella sua crescita. Affidamento condiviso e collocamento paritario sono però concetti distinti. Nella pratica, anche quando il figlio è affidato a entrambi, il giudice — o i genitori nell'accordo — individua di norma un genitore presso cui il minore vive per la maggior parte del tempo: il cosiddetto genitore collocatario. L'altro genitore avrà tempi di frequentazione definiti con precisione (pomeriggi infrasettimanali, fine settimana alternati, vacanze), ma non è affatto necessario che il calendario sia diviso esattamente a metà. Con l'ordinanza n. 25403 del 16 settembre 2025, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio di grande rilievo pratico: l'affidamento condiviso non comporta automaticamente una ripartizione paritaria dei tempi di vita del minore con ciascun genitore. Il caso riguardava una coppia non coniugata e una bambina di neppure 2 anni. Il Tribunale di Roma aveva disposto l'affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre; il padre aveva impugnato la decisione chiedendo un regime paritario, lamentando la violazione del principio di bigenitorialità. La Corte d'Appello prima, e la Cassazione poi, hanno respinto le sue istanze, chiarendo che il giudice può legittimamente discostarsi dalla ripartizione paritaria dei tempi qualora questa non corrisponda al superiore interesse del minore, tenuto conto della sua età, della sua storia familiare e dell'ambiente in cui è cresciuto. Nel caso in esame, la bambina aveva meno di due anni. La Corte ha ritenuto che sradicarla dall'ambiente in cui era sempre vissuta con la madre avrebbe potuto comprometterne la stabilità psicologica, indipendentemente dall'adeguatezza del padre — riconosciuto genitore capace e affettuoso. La Corte d'Appello aveva del resto progressivamente ampliato i tempi di frequentazione paterni: pomeriggi infrasettimanali, week-end alterni, vacanze e festività equamente ripartite. La bigenitorialità, nella sua sostanza, era stata pienamente garantita. Questa pronuncia conferma un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità. Il genitore che chiede il collocamento paritario non può limitarsi a invocare il principio di bigenitorialità: deve dimostrare che tale soluzione corrisponde all'interesse concreto del figlio, tenuto conto della sua età, delle sue abitudini e della storia familiare. Per i bambini piccoli, la continuità del legame primario di attaccamento tende a prevalere sull'esigenza di simmetria dei tempi. Un collocamento prevalente presso uno dei genitori non lede, di per sé, il diritto dell'altro alla relazione con il figlio, purché i tempi di frequentazione siano adeguati e progressivamente calibrati sulla crescita del minore. In questo percorso, le valutazioni della consulenza tecnica d'ufficio (CTU) rivestono spesso un ruolo decisivo: il riconoscimento della qualità genitoriale di entrambi è il presupposto che consente al giudice di ampliare i tempi del genitore non collocatario. Il messaggio della Corte è netto: ciò che conta non è la simmetria aritmetica dei tempi, ma la qualità e la continuità del legame con entrambi i genitori .
20 aprile 2026
Il nostro Studio Legale ha recentemente seguito un procedimento avanti al Tribunale di Treviso (sentenza n. 1345/2025), relativo all’impugnazione di un testamento olografo per presunta incapacità della testatrice . L’esito del giudizio ha confermato la validità delle disposizioni testamentarie e la posizione del nostro assistito, nominato erede universale, offrendo al contempo un’importante riaffermazione dei rigorosi criteri richiesti dalla giurisprudenza in materia di annullamento del testamento. Si tratta di una decisione di particolare interesse nell’ambito del diritto delle successioni e del contenzioso ereditario. La vicenda trae origine dalla pubblicazione di un testamento olografo redatto da una signora vedova e priva di figli, che aveva disposto l’intero patrimonio a favore del nipote. La sorella della defunta ha promosso un’azione giudiziaria per ottenere l’annullamento del testamento, sostenendo sia una presunta incapacità giuridica sia una incapacità naturale della testatrice al momento della redazione dell’atto. Il caso si inserisce nel tipico ambito delle cause ereditarie e delle controversie tra eredi, in cui spesso si discute della validità del testamento e della reale volontà del de cuius. L'impugnazione si fondava su un duplice presupposto, invocando l'applicazione dell'articolo 591 del Codice Civile , che disciplina i casi di incapacità di testare: Incapacità da interdizione (art. 591, c. 2, n. 2 c.c.): L'attrice sosteneva che un provvedimento di "curatela" emesso dalle autorità svizzere, dove la de cuius risiedeva al momento della redazione del testamento, fosse equiparabile a una sentenza di interdizione, privando così la testatrice della capacità di disporre validamente delle proprie sostanze per testamento. Incapacità naturale (art. 591, c. 2, n. 3 c.c.): In subordine, si asseriva che la testatrice, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, versasse in uno stato di incapacità di intendere e di volere, tale da viziare il suo consenso. Il Tribunale di Treviso, accogliendo integralmente la linea difensiva del nostro Studio Legale, ha escluso entrambe le ipotesi , ribadendo un principio fondamentale per chi si occupa di diritto successorio: non tutte le misure di protezione della persona comportano incapacità di testare . In particolare, il giudice ha chiarito che la curatela svizzera non limitava l’esercizio dei diritti civili della beneficiaria e che l’amministrazione di sostegno disposta al suo rientro in Italia non incideva sulla possibilità di compiere i c.d. atti personalissimi, tra cui rientra il testamento. Anche alla luce dell’art. 409 c.c., la testatrice conservava la piena capacità di disporre delle proprie sostanze. Questo passaggio è di grande rilievo per chi si occupa di amministrazione di sostegno e testamento, poiché conferma che tale misura non determina automaticamente incapacità testamentaria. Il punto centrale della controversia riguardava tuttavia la presunta incapacità naturale . Sul punto, la sentenza si pone in linea con l’orientamento costante della Corte di Cassazione in tema di annullamento del testamento per incapacità naturale, secondo cui non è sufficiente dimostrare una generica alterazione delle facoltà mentali, ma è necessario provare che il testatore fosse, al momento esatto della redazione, totalmente privo della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi . La capacità rappresenta la regola, mentre l’incapacità costituisce un’eccezione che deve essere dimostrata con prova rigorosa. Nel caso concreto, il Tribunale ha ritenuto che tale prova non fosse stata fornita. I provvedimenti giudiziari prodotti in atti evidenziavano soltanto la necessità di un supporto nella gestione patrimoniale e non uno stato di incapacità totale. Le testimonianze, che descrivevano la testatrice come talvolta confusa o disorientata, sono state considerate generiche e inidonee, in quanto prive di riferimenti precisi al momento della redazione del testamento. Anche i richiami a un deterioramento cognitivo legato all’età non sono stati ritenuti sufficienti a dimostrare l’assoluta incapacità richiesta dalla legge. La decisione riafferma con forza il principio del favor testamenti , cardine del diritto delle successioni, secondo cui l’ordinamento tende a preservare la volontà del defunto e la validità del testamento. L’annullamento del testamento costituisce infatti una misura eccezionale, che può essere accolta solo in presenza di prove concrete, specifiche e inequivocabili. Questo orientamento è particolarmente rilevante per chi si trova ad affrontare una impugnazione di testamento o una causa ereditaria, poiché evidenzia quanto sia complesso ottenere una declaratoria di nullità o annullamento. La vittoria ottenuta dal nostro Studio Legale a Treviso rappresenta non solo un importante successo processuale, ma anche la conferma della corretta tutela della volontà testamentaria e dei diritti dell’erede.