La rivalutazione ISTAT dell'assegno di mantenimento: un aspetto troppo spesso sottovalutato e dimenticato
Alberto Brait • 17 marzo 2026

Guida pratica alla rivalutazione annuale e al recupero degli arretrati

Rivalutazione dell’assegno di mantenimento

Quando un Tribunale stabilisce un assegno di mantenimento – per i figli, per il coniuge separato o a titolo di assegno divorzile – fissa una somma in un preciso momento storico. Col passare degli anni, però, il costo della vita aumenta e quella cifra, se resta ferma, perde potere d’acquisto.

Per evitare che l’assegno venga eroso dall’inflazione e diventi “troppo leggero” rispetto alle esigenze che deve coprire, il nostro ordinamento prevede la rivalutazione monetaria, cioè un meccanismo di adeguamento nel tempo, legato all’inflazione. In questo modo si cerca di mantenere stabile, per quanto possibile, il valore reale di quanto viene versato ogni mese.


Che cos’è, in pratica, la rivalutazione

La rivalutazione non è un aumento “discrezionale” deciso dal giudice o chiesto dal beneficiario per avere di più. È un adeguamento tecnico, che serve solo a neutralizzare la svalutazione della moneta.

Per i figli, la legge prevede espressamente che l’assegno sia automaticamente adeguato agli indici ISTAT, salvo che il giudice (o le parti) indichino un altro parametro, purché non meno favorevole.

Per l’assegno di mantenimento del coniuge separato e per l’assegno divorzile, la regola è analoga: l’importo va rivalutato almeno in base agli indici di svalutazione monetaria, anche quando il provvedimento non lo dice in modo esplicito, salvo che dalla parte motiva della sentenza non si intenda che il Giudice abbia voluto omettere il meccanismo rivalutativo per motivate ragioni di iniquità.


Quali indici si usano

Il riferimento più frequente è l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), che misura l’andamento del costo della vita.

In concreto, il meccanismo funziona così: 

  • si prende l’importo dell’assegno stabilito dal tribunale (o dall’accordo omologato);
  • si applica annualmente la variazione percentuale dell’indice ISTAT prescelto (di regola il FOI), rispetto all’anno di riferimento;
  • si ottiene così il nuovo importo, che l’obbligato è tenuto a versare a partire dal mese in cui scatta l’adeguamento.


Il giudice o le parti possono anche indicare un indice diverso (sempre oggettivo e verificabile), ma non è ammesso, soprattutto per i figli, un criterio che porti a una tutela inferiore rispetto a quella garantita dagli indici ISTAT.


Per un calcolo preciso si consiglia di utilizzare il calcolatore messo a disposizione dal sito ISTAT (https://rivaluta.istat.it/Rivaluta/).

In fase di inserimento dati è importante ricordare che il mese e l’anno di inizio rivalutazione sono quelli del provvedimento che dispone l’assegno (o, nel caso di negoziazione assistita, la data di sottoscrizione dell'accordo), mentre la decorrenza della rivalutazione (quindi il primo anno in cui l’assegno dovrà essere rivalutato) è quello successivo.


A titolo esemplificativo, nel caso in cui l’assegno di mantenimento, poniamo di €500,00 mensili, non sia mai stato rivalutato e sia stato disposto con una sentenza pubblicata nel gennaio 2024, per calcolare la corretta rivalutazione dovremmo impostare il calcolatore nel seguente modo:


  • l’assegno da gennaio a dicembre 2024 sarà di €500,00 in quanto non soggetto a rivalutazione per il primo anno


  • l’assegno da gennaio a dicembre 2025 sarà di €506,50


  • ·        l’assegno da gennaio a dicembre 2026 sarà di €511,00

(n.b. in questo secondo calcolo si è lasciata quale base di partenza l'anno 2024 con importo €500 anche per il secondo anno di rivalutazione, in quanto sistema più rapido e semplice di calcolo. Alcuni professionisti avrebbero potuto preferire inserire il 2025 come anno di partenza e la somma rivalutata dall'anno precedente, €506,50, come importo. Di fatto la divergenza tra le due tecniche di calcolo è sull'ordine di pochi centesimi, pertanto trascurabile)


Per ottenere poi l’importo totale degli arretrati della rivalutazione monetaria sarà sufficiente moltiplicare la rivalutazione annuale per le dodici mensilità: (€6,50 x 12) + (€11,00 x 12) = €210,00.


Si è voluto sottolineare tale aspetto perché capita spesso, soprattutto quando si debbano calcolare svariati anni di rivalutazione arretrata, che si inizi a far partire il conteggio dall’anno successivo alla pubblicazione della sentenza, perdendo così un intero anno di rivalutazione.


Rivalutazione e modifica dell’assegno: non sono la stessa cosa

È importante distinguere tra: 

○       rivalutazione: è automatica, legata all’inflazione, e non richiede di dimostrare che sono cambiate le condizioni economiche delle parti;

○       modifica o revoca dell’assegno: interviene quando, per fatti sopravvenuti (perdita del lavoro, malattia, aumento significativo del reddito, nuove famiglie, ecc.), l’importo originario non è più adeguato. In questo caso serve un nuovo intervento del tribunale, su ricorso della parte interessata, e vanno provati i cosiddetti “giustificati motivi”.

La rivalutazione, quindi, non sostituisce la revisione dell’assegno: lo accompagna nel tempo per mantenerne il valore reale. Se le condizioni di vita cambiano davvero (in meglio o in peggio), occorre valutare una domanda di modifica.


Obblighi di chi paga, diritti di chi riceve

Chi è tenuto a versare l’assegno non deve limitarsi a pagare la cifra “storica” indicata nella sentenza: ha il dovere di aggiornarla autonomamente, anno dopo anno, applicando il criterio di rivalutazione previsto (o, in mancanza di specificazioni, l’indice ISTAT FOI).

Chi riceve l’assegno, dal canto suo, ha diritto a: 

  • percepire l’importo già rivalutato, senza doversi attivare ogni volta;
  • chiedere il pagamento delle differenze arretrate se, negli anni, l’adeguamento non è stato applicato;
  • valutare, se le condizioni economiche sono cambiate in modo rilevante, una richiesta di aumento dell’assegno attraverso un ricorso per modifica delle condizioni.



Cosa fare se l’assegno non è mai stato rivalutato

Nella pratica, capita spesso che l’assegno resti per anni allo stesso importo indicato nella sentenza, senza alcun adeguamento ISTAT. In questi casi, il beneficiario può: 

  • Far verificare i conteggi: ricostruire, anno per anno, l’importo che sarebbe dovuto essere corrisposto, calcolando le differenze.
  • Inviare una diffida scritta (meglio tramite avvocato), chiedendo il pagamento degli arretrati per rivalutazione entro un termine preciso.
  • In mancanza di riscontro, attivare un’esecuzione forzata, perché il provvedimento che stabilisce l’assegno è titolo esecutivo anche per le maggiorazioni dovute per legge.


Occorre tenere presente che le rate dell’assegno – e le relative differenze da rivalutazione – non sono esigibili all’infinito, si prescrivono in cinque anni, decorsi il quali non è più possibile pretenderne il pagamento. È quindi necessario muoversi per tempo.


La rivalutazione è un aspetto essenziale dell'assegno di mantenimento, in quanto può incidere pesantemente sull'importo mensile, soprattutto in periodi di elevata inflazione, come avvenuto negli scorsi anni.


Nel caso ti serva assistenza tecnica esperta per il recupero degli arretrati, non esitare a contattarci.


25 giugno 2026
L’ordinanza n. 20033 del 15 giugno 2026 della Prima Sezione civile della Corte di Cassazione offre un passaggio molto significativo sull’evoluzione della giurisprudenza in tema di bigenitorialità e di condotte di alienazione parentale, specie nei contesti di alta conflittualità. Il caso nasce da una separazione coniugale caratterizzata da una forte contrapposizione tra i genitori in ordine all’affidamento di due figli , uno dei quali divenuto maggiorenne nel corso del giudizio. La Corte d’appello di Catania, riformando la decisione di primo grado, aveva disposto l’affidamento esclusivo di entrambi i figli al padre, limitando la responsabilità genitoriale della madre, sospendendo temporaneamente gli incontri madre‑figlio e rideterminando gli aspetti economici, con revoca dell’assegno in favore della moglie La Cassazione conferma l’impianto della decisione di merito. Gli Ermellini ribadiscono innanzitutto con forza che il principio di bigenitorialità rappresenta la regola dell’ordinamento, mentre l’affidamento esclusivo costituisce eccezione ammissibile solo quando l’affidamento condiviso si riveli concretamente contrario all’interesse del minore . Tale contrarietà deve emergere da un accertamento rigoroso, fondato su fatti specifici, gravi, precisi e concordanti, e non può mai essere presunta in base a mere contrapposizioni tra i genitori. In questa prospettiva, la bigenitorialità viene letta non come un astratto principio paritario tra adulti, ma come diritto fondamentale del figlio a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori , nonché a ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi. La Corte richiama espressamente la giurisprudenza della Corte EDU, che impone agli Stati l’adozione di misure effettive, tempestive e proporzionate per preservare e ricostruire i legami familiari, sanzionando le inerzie e le omissioni che di fatto conducano a una rottura ingiustificata del rapporto con uno dei genitori. All’interno di questo quadro, la decisione assume particolare rilievo per come affronta le condotte che integrano, di fatto, un processo di alienazione parentale, pur senza fare ricorso a etichette diagnostiche controverse . La Corte valorizza le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio e delle relazioni dei servizi sociali, che descrivono un rapporto madre‑figlio connotato da forte simbiosi, possessività, dinamiche manipolatorie e strumentalizzazione del minore nel conflitto con l’altro genitore. Emergono, in particolare, condotte materne di sistematico ostacolo alla relazione padre‑figlio, la tendenza a svalutare la figura paterna, l’esposizione del minore al contenzioso giudiziario e persino mediatico, nonché profili di negligenza sul piano scolastico e sanitario . È proprio questa combinazione di comportamenti a essere letta dalla Corte come gravemente pregiudizievole per lo sviluppo equilibrato del minore e incompatibile con il principio di bigenitorialità, perché orientata a recidere – nella realtà – il legame con l’altro genitore. La Cassazione sottolinea che, in simili situazioni, il giudice di merito non solo può, ma deve adottare misure incisive, anche drastiche, purché adeguatamente motivate e proporzionate, per rimuovere l’ostacolo alla relazione con il genitore rifiutato e ristabilire, per quanto possibile, un contesto conforme alla bigenitorialità . In questo senso si giustifica l’affidamento esclusivo al padre, accompagnato da una temporanea sospensione degli incontri con la madre, funzionale non a “punire” il genitore collocatario, ma a proteggere il minore da ulteriori condizionamenti e a consentire un riequilibrio relazionale . Le doglianze della madre, incentrate sulla contestazione della consulenza tecnica, sulla valutazione delle prove e sulle modalità di ascolto del minore, vengono giudicate inammissibili in sede di legittimità, perché volte a ottenere una rivalutazione del merito non consentita in Cassazione. La Corte ricorda che l’accertamento delle condotte genitoriali, della loro incidenza sul benessere psicologico del figlio e della sussistenza di dinamiche alienanti rientra nella discrezionalità valutativa del giudice di merito, purché l’iter argomentativo sia logico e sorretto da adeguata motivazione. Nel complesso, l’ordinanza n. 20033/2026 si segnala per almeno tre profili di interesse operativo per l’avvocato di famiglia: in primo luogo, riafferma con chiarezza che la bigenitorialità è un diritto del minore e non un semplice equilibrio formale tra genitori, con conseguente dovere del giudice di reagire alle condotte che lo comprimono; in secondo luogo, offre una traccia motivazionale per affrontare, sul piano processuale, i casi di alienazione parentale, privilegiando la descrizione concreta delle condotte e dei loro effetti, più che il ricorso a categorie diagnostiche astratte; infine, conferma la centralità delle risultanze tecniche e dei servizi sociali, nonché la necessità di strategie difensive fondate su elementi oggettivi e documentati.
Autore: Alberto Brait 9 giugno 2026
La corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2941 c.c. nella parte in cui non prevede che la prescrizione sia sospesa anche tra persone conviventi di fatto.