La rivalutazione ISTAT dell'assegno di mantenimento: un aspetto troppo spesso sottovalutato e dimenticato
Alberto Brait • 17 marzo 2026

Guida pratica alla rivalutazione annuale e al recupero degli arretrati

Rivalutazione dell’assegno di mantenimento

Quando un Tribunale stabilisce un assegno di mantenimento – per i figli, per il coniuge separato o a titolo di assegno divorzile – fissa una somma in un preciso momento storico. Col passare degli anni, però, il costo della vita aumenta e quella cifra, se resta ferma, perde potere d’acquisto.

Per evitare che l’assegno venga eroso dall’inflazione e diventi “troppo leggero” rispetto alle esigenze che deve coprire, il nostro ordinamento prevede la rivalutazione monetaria, cioè un meccanismo di adeguamento nel tempo, legato all’inflazione. In questo modo si cerca di mantenere stabile, per quanto possibile, il valore reale di quanto viene versato ogni mese.


Che cos’è, in pratica, la rivalutazione

La rivalutazione non è un aumento “discrezionale” deciso dal giudice o chiesto dal beneficiario per avere di più. È un adeguamento tecnico, che serve solo a neutralizzare la svalutazione della moneta.

Per i figli, la legge prevede espressamente che l’assegno sia automaticamente adeguato agli indici ISTAT, salvo che il giudice (o le parti) indichino un altro parametro, purché non meno favorevole.

Per l’assegno di mantenimento del coniuge separato e per l’assegno divorzile, la regola è analoga: l’importo va rivalutato almeno in base agli indici di svalutazione monetaria, anche quando il provvedimento non lo dice in modo esplicito, salvo che dalla parte motiva della sentenza non si intenda che il Giudice abbia voluto omettere il meccanismo rivalutativo per motivate ragioni di iniquità.


Quali indici si usano

Il riferimento più frequente è l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), che misura l’andamento del costo della vita.

In concreto, il meccanismo funziona così: 

  • si prende l’importo dell’assegno stabilito dal tribunale (o dall’accordo omologato);
  • si applica annualmente la variazione percentuale dell’indice ISTAT prescelto (di regola il FOI), rispetto all’anno di riferimento;
  • si ottiene così il nuovo importo, che l’obbligato è tenuto a versare a partire dal mese in cui scatta l’adeguamento.


Il giudice o le parti possono anche indicare un indice diverso (sempre oggettivo e verificabile), ma non è ammesso, soprattutto per i figli, un criterio che porti a una tutela inferiore rispetto a quella garantita dagli indici ISTAT.


Per un calcolo preciso si consiglia di utilizzare il calcolatore messo a disposizione dal sito ISTAT (https://rivaluta.istat.it/Rivaluta/).

In fase di inserimento dati è importante ricordare che il mese e l’anno di inizio rivalutazione sono quelli del provvedimento che dispone l’assegno (o, nel caso di negoziazione assistita, la data di sottoscrizione dell'accordo), mentre la decorrenza della rivalutazione (quindi il primo anno in cui l’assegno dovrà essere rivalutato) è quello successivo.


A titolo esemplificativo, nel caso in cui l’assegno di mantenimento, poniamo di €500,00 mensili, non sia mai stato rivalutato e sia stato disposto con una sentenza pubblicata nel gennaio 2024, per calcolare la corretta rivalutazione dovremmo impostare il calcolatore nel seguente modo:


  • l’assegno da gennaio a dicembre 2024 sarà di €500,00 in quanto non soggetto a rivalutazione per il primo anno


  • l’assegno da gennaio a dicembre 2025 sarà di €506,50


  • ·        l’assegno da gennaio a dicembre 2026 sarà di €511,00

(n.b. in questo secondo calcolo si è lasciata quale base di partenza l'anno 2024 con importo €500 anche per il secondo anno di rivalutazione, in quanto sistema più rapido e semplice di calcolo. Alcuni professionisti avrebbero potuto preferire inserire il 2025 come anno di partenza e la somma rivalutata dall'anno precedente, €506,50, come importo. Di fatto la divergenza tra le due tecniche di calcolo è sull'ordine di pochi centesimi, pertanto trascurabile)


Per ottenere poi l’importo totale degli arretrati della rivalutazione monetaria sarà sufficiente moltiplicare la rivalutazione annuale per le dodici mensilità: (€6,50 x 12) + (€11,00 x 12) = €210,00.


Si è voluto sottolineare tale aspetto perché capita spesso, soprattutto quando si debbano calcolare svariati anni di rivalutazione arretrata, che si inizi a far partire il conteggio dall’anno successivo alla pubblicazione della sentenza, perdendo così un intero anno di rivalutazione.


Rivalutazione e modifica dell’assegno: non sono la stessa cosa

È importante distinguere tra: 

○       rivalutazione: è automatica, legata all’inflazione, e non richiede di dimostrare che sono cambiate le condizioni economiche delle parti;

○       modifica o revoca dell’assegno: interviene quando, per fatti sopravvenuti (perdita del lavoro, malattia, aumento significativo del reddito, nuove famiglie, ecc.), l’importo originario non è più adeguato. In questo caso serve un nuovo intervento del tribunale, su ricorso della parte interessata, e vanno provati i cosiddetti “giustificati motivi”.

La rivalutazione, quindi, non sostituisce la revisione dell’assegno: lo accompagna nel tempo per mantenerne il valore reale. Se le condizioni di vita cambiano davvero (in meglio o in peggio), occorre valutare una domanda di modifica.


Obblighi di chi paga, diritti di chi riceve

Chi è tenuto a versare l’assegno non deve limitarsi a pagare la cifra “storica” indicata nella sentenza: ha il dovere di aggiornarla autonomamente, anno dopo anno, applicando il criterio di rivalutazione previsto (o, in mancanza di specificazioni, l’indice ISTAT FOI).

Chi riceve l’assegno, dal canto suo, ha diritto a: 

  • percepire l’importo già rivalutato, senza doversi attivare ogni volta;
  • chiedere il pagamento delle differenze arretrate se, negli anni, l’adeguamento non è stato applicato;
  • valutare, se le condizioni economiche sono cambiate in modo rilevante, una richiesta di aumento dell’assegno attraverso un ricorso per modifica delle condizioni.



Cosa fare se l’assegno non è mai stato rivalutato

Nella pratica, capita spesso che l’assegno resti per anni allo stesso importo indicato nella sentenza, senza alcun adeguamento ISTAT. In questi casi, il beneficiario può: 

  • Far verificare i conteggi: ricostruire, anno per anno, l’importo che sarebbe dovuto essere corrisposto, calcolando le differenze.
  • Inviare una diffida scritta (meglio tramite avvocato), chiedendo il pagamento degli arretrati per rivalutazione entro un termine preciso.
  • In mancanza di riscontro, attivare un’esecuzione forzata, perché il provvedimento che stabilisce l’assegno è titolo esecutivo anche per le maggiorazioni dovute per legge.


Occorre tenere presente che le rate dell’assegno – e le relative differenze da rivalutazione – non sono esigibili all’infinito, si prescrivono in cinque anni, decorsi il quali non è più possibile pretenderne il pagamento. È quindi necessario muoversi per tempo.


La rivalutazione è un aspetto essenziale dell'assegno di mantenimento, in quanto può incidere pesantemente sull'importo mensile, soprattutto in periodi di elevata inflazione, come avvenuto negli scorsi anni.


Nel caso ti serva assistenza tecnica esperta per il recupero degli arretrati, non esitare a contattarci.


13 maggio 2026
 Molti genitori che si separano credono che l'affidamento condiviso imponga automaticamente una divisione uguale dei giorni trascorsi con i figli. Un'ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce, ancora una volta, che non è così. L'affidamento condiviso è oggi la forma ordinaria di affidamento nel nostro ordinamento: salvo situazioni particolari, i figli vengono affidati a entrambi i genitori, che continuano ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale. Ciò significa che le decisioni più rilevanti per la vita del figlio — scuola, salute, attività, scelte educative — devono essere prese di comune accordo, e che entrambi devono essere presenti, in modo stabile, nella sua crescita. Affidamento condiviso e collocamento paritario sono però concetti distinti. Nella pratica, anche quando il figlio è affidato a entrambi, il giudice — o i genitori nell'accordo — individua di norma un genitore presso cui il minore vive per la maggior parte del tempo: il cosiddetto genitore collocatario. L'altro genitore avrà tempi di frequentazione definiti con precisione (pomeriggi infrasettimanali, fine settimana alternati, vacanze), ma non è affatto necessario che il calendario sia diviso esattamente a metà. Con l'ordinanza n. 25403 del 16 settembre 2025, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio di grande rilievo pratico: l'affidamento condiviso non comporta automaticamente una ripartizione paritaria dei tempi di vita del minore con ciascun genitore. Il caso riguardava una coppia non coniugata e una bambina di neppure 2 anni. Il Tribunale di Roma aveva disposto l'affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre; il padre aveva impugnato la decisione chiedendo un regime paritario, lamentando la violazione del principio di bigenitorialità. La Corte d'Appello prima, e la Cassazione poi, hanno respinto le sue istanze, chiarendo che il giudice può legittimamente discostarsi dalla ripartizione paritaria dei tempi qualora questa non corrisponda al superiore interesse del minore, tenuto conto della sua età, della sua storia familiare e dell'ambiente in cui è cresciuto. Nel caso in esame, la bambina aveva meno di due anni. La Corte ha ritenuto che sradicarla dall'ambiente in cui era sempre vissuta con la madre avrebbe potuto comprometterne la stabilità psicologica, indipendentemente dall'adeguatezza del padre — riconosciuto genitore capace e affettuoso. La Corte d'Appello aveva del resto progressivamente ampliato i tempi di frequentazione paterni: pomeriggi infrasettimanali, week-end alterni, vacanze e festività equamente ripartite. La bigenitorialità, nella sua sostanza, era stata pienamente garantita. Questa pronuncia conferma un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità. Il genitore che chiede il collocamento paritario non può limitarsi a invocare il principio di bigenitorialità: deve dimostrare che tale soluzione corrisponde all'interesse concreto del figlio, tenuto conto della sua età, delle sue abitudini e della storia familiare. Per i bambini piccoli, la continuità del legame primario di attaccamento tende a prevalere sull'esigenza di simmetria dei tempi. Un collocamento prevalente presso uno dei genitori non lede, di per sé, il diritto dell'altro alla relazione con il figlio, purché i tempi di frequentazione siano adeguati e progressivamente calibrati sulla crescita del minore. In questo percorso, le valutazioni della consulenza tecnica d'ufficio (CTU) rivestono spesso un ruolo decisivo: il riconoscimento della qualità genitoriale di entrambi è il presupposto che consente al giudice di ampliare i tempi del genitore non collocatario. Il messaggio della Corte è netto: ciò che conta non è la simmetria aritmetica dei tempi, ma la qualità e la continuità del legame con entrambi i genitori .
20 aprile 2026
Il nostro Studio Legale ha recentemente seguito un procedimento avanti al Tribunale di Treviso (sentenza n. 1345/2025), relativo all’impugnazione di un testamento olografo per presunta incapacità della testatrice . L’esito del giudizio ha confermato la validità delle disposizioni testamentarie e la posizione del nostro assistito, nominato erede universale, offrendo al contempo un’importante riaffermazione dei rigorosi criteri richiesti dalla giurisprudenza in materia di annullamento del testamento. Si tratta di una decisione di particolare interesse nell’ambito del diritto delle successioni e del contenzioso ereditario. La vicenda trae origine dalla pubblicazione di un testamento olografo redatto da una signora vedova e priva di figli, che aveva disposto l’intero patrimonio a favore del nipote. La sorella della defunta ha promosso un’azione giudiziaria per ottenere l’annullamento del testamento, sostenendo sia una presunta incapacità giuridica sia una incapacità naturale della testatrice al momento della redazione dell’atto. Il caso si inserisce nel tipico ambito delle cause ereditarie e delle controversie tra eredi, in cui spesso si discute della validità del testamento e della reale volontà del de cuius. L'impugnazione si fondava su un duplice presupposto, invocando l'applicazione dell'articolo 591 del Codice Civile , che disciplina i casi di incapacità di testare: Incapacità da interdizione (art. 591, c. 2, n. 2 c.c.): L'attrice sosteneva che un provvedimento di "curatela" emesso dalle autorità svizzere, dove la de cuius risiedeva al momento della redazione del testamento, fosse equiparabile a una sentenza di interdizione, privando così la testatrice della capacità di disporre validamente delle proprie sostanze per testamento. Incapacità naturale (art. 591, c. 2, n. 3 c.c.): In subordine, si asseriva che la testatrice, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, versasse in uno stato di incapacità di intendere e di volere, tale da viziare il suo consenso. Il Tribunale di Treviso, accogliendo integralmente la linea difensiva del nostro Studio Legale, ha escluso entrambe le ipotesi , ribadendo un principio fondamentale per chi si occupa di diritto successorio: non tutte le misure di protezione della persona comportano incapacità di testare . In particolare, il giudice ha chiarito che la curatela svizzera non limitava l’esercizio dei diritti civili della beneficiaria e che l’amministrazione di sostegno disposta al suo rientro in Italia non incideva sulla possibilità di compiere i c.d. atti personalissimi, tra cui rientra il testamento. Anche alla luce dell’art. 409 c.c., la testatrice conservava la piena capacità di disporre delle proprie sostanze. Questo passaggio è di grande rilievo per chi si occupa di amministrazione di sostegno e testamento, poiché conferma che tale misura non determina automaticamente incapacità testamentaria. Il punto centrale della controversia riguardava tuttavia la presunta incapacità naturale . Sul punto, la sentenza si pone in linea con l’orientamento costante della Corte di Cassazione in tema di annullamento del testamento per incapacità naturale, secondo cui non è sufficiente dimostrare una generica alterazione delle facoltà mentali, ma è necessario provare che il testatore fosse, al momento esatto della redazione, totalmente privo della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi . La capacità rappresenta la regola, mentre l’incapacità costituisce un’eccezione che deve essere dimostrata con prova rigorosa. Nel caso concreto, il Tribunale ha ritenuto che tale prova non fosse stata fornita. I provvedimenti giudiziari prodotti in atti evidenziavano soltanto la necessità di un supporto nella gestione patrimoniale e non uno stato di incapacità totale. Le testimonianze, che descrivevano la testatrice come talvolta confusa o disorientata, sono state considerate generiche e inidonee, in quanto prive di riferimenti precisi al momento della redazione del testamento. Anche i richiami a un deterioramento cognitivo legato all’età non sono stati ritenuti sufficienti a dimostrare l’assoluta incapacità richiesta dalla legge. La decisione riafferma con forza il principio del favor testamenti , cardine del diritto delle successioni, secondo cui l’ordinamento tende a preservare la volontà del defunto e la validità del testamento. L’annullamento del testamento costituisce infatti una misura eccezionale, che può essere accolta solo in presenza di prove concrete, specifiche e inequivocabili. Questo orientamento è particolarmente rilevante per chi si trova ad affrontare una impugnazione di testamento o una causa ereditaria, poiché evidenzia quanto sia complesso ottenere una declaratoria di nullità o annullamento. La vittoria ottenuta dal nostro Studio Legale a Treviso rappresenta non solo un importante successo processuale, ma anche la conferma della corretta tutela della volontà testamentaria e dei diritti dell’erede.