Divorzio, assegno divorzile e mantenimento dei figli: il Tribunale di Padova revoca l’assegno alla moglie e conferma l’assetto a tutela della minore
9 marzo 2026

Divorzio, assegno divorzile e mantenimento dei figli: il Tribunale di Padova revoca l’assegno alla moglie e conferma l’assetto a tutela della minore

Con la sentenza n. 827/2024 il Tribunale di Padova ha deciso un giudizio di divorzio seguito dallo Studio Legale Fabris Pea Brait, accogliendo le tesi difensive sostenute nel corso del procedimento.

La vicenda riguardava due coniugi con una figlia minore, la cui separazione era già stata regolata con affidamento condiviso, collocamento prevalente della minore presso la madre, assegnazione della casa familiare alla stessa, contributo paterno al mantenimento della figlia, partecipazione alle spese straordinarie e corresponsione di un assegno mensile di €600,00 quale contributo al mantenimento della moglie.

Nel giudizio di divorzio il Tribunale è stato chiamato a valutare, da un lato, la conferma o l’eventuale modifica delle condizioni relative alla figlia – affidamento, collocamento, assegnazione della casa familiare e mantenimento – e, dall’altro, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno divorzile in favore dell’ex moglie. Quest’ultima chiedeva un significativo aumento dell’assegno, sino a €3.500,00 mensili, richiamando la lunga durata della relazione – comprensiva di una stabile convivenza prematrimoniale – e sostenendo di aver chiuso la propria attività di agenzia di viaggi a causa delle scelte familiari condivise.

Il Tribunale di Padova ha confermato integralmente l’assetto relativo alla figlia, ritenendo adeguato l’affidamento condiviso, conforme all’interesse della minore il collocamento prevalente presso la madre, legittima l’assegnazione della casa familiare e proporzionato alle condizioni economiche delle parti il contributo paterno al mantenimento, comprensivo della partecipazione alle spese straordinarie. La decisione ribadisce come, nelle controversie familiari, il criterio guida resti sempre l’interesse superiore del minore, da valutare in concreto alla luce delle sue esigenze e delle capacità economiche dei genitori.


Accogliendo le argomentazioni difensive sostenute nel giudizio seguito dallo Studio Legale Fabris Pea Brait, il Tribunale ha invece disposto la revoca dell’assegno riconosciuto in favore dell’ex moglie.

Il Giudice ha applicato l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza secondo cui l’assegno divorzile non è più finalizzato a garantire la conservazione del tenore di vita matrimoniale, ma svolge una funzione assistenziale e perequativo-compensativa.

Ai fini del suo riconoscimento è quindi necessario accertare l’esistenza di un effettivo squilibrio economico tra gli ex coniugi e verificare che tale squilibrio sia conseguenza delle scelte di vita familiare condivise, comprese quelle eventualmente maturate durante una convivenza prematrimoniale stabile.

Occorre inoltre dimostrare che il coniuge richiedente non sia oggettivamente in grado di procurarsi mezzi adeguati, tenuto conto dell’età, delle competenze professionali e delle concrete possibilità di reinserimento nel mercato del lavoro.


Nel caso concreto, il Tribunale ha ritenuto che la chiusura dell’agenzia di viaggi fosse riconducibile a scelte e difficoltà imprenditoriali personali e non a un sacrificio professionale imposto o concordato nell’interesse della famiglia. Allo stesso tempo, non è emersa una reale impossibilità per l’ex moglie di reinserirsi nel mondo del lavoro, considerata la sua esperienza e le sue potenzialità professionali.

La sola lunga durata della relazione, pur comprensiva della convivenza prematrimoniale – in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 35385/2023 – non è stata ritenuta sufficiente a fondare il diritto all’assegno divorzile in assenza della prova concreta di rinunce professionali causalmente collegate alla vita familiare e dell’attuale condizione di non autosufficienza economica.


La decisione del Tribunale di Padova si inserisce nel solco dell’orientamento giurisprudenziale che richiede, nelle cause di divorzio, una ricostruzione puntuale della storia familiare e lavorativa delle parti, delle eventuali rinunce effettuate e del nesso tra tali scelte e lo squilibrio economico attuale.

La sentenza conferma inoltre come, nelle controversie familiari, il mantenimento dei figli e l’assegnazione della casa familiare siano valutati prioritariamente in funzione dell’interesse del minore, mentre l’assegno divorzile richiede una prova rigorosa e specifica, non potendo fondarsi esclusivamente sulla disparità reddituale o sulla durata della relazione.


25 giugno 2026
L’ordinanza n. 20033 del 15 giugno 2026 della Prima Sezione civile della Corte di Cassazione offre un passaggio molto significativo sull’evoluzione della giurisprudenza in tema di bigenitorialità e di condotte di alienazione parentale, specie nei contesti di alta conflittualità. Il caso nasce da una separazione coniugale caratterizzata da una forte contrapposizione tra i genitori in ordine all’affidamento di due figli , uno dei quali divenuto maggiorenne nel corso del giudizio. La Corte d’appello di Catania, riformando la decisione di primo grado, aveva disposto l’affidamento esclusivo di entrambi i figli al padre, limitando la responsabilità genitoriale della madre, sospendendo temporaneamente gli incontri madre‑figlio e rideterminando gli aspetti economici, con revoca dell’assegno in favore della moglie La Cassazione conferma l’impianto della decisione di merito. Gli Ermellini ribadiscono innanzitutto con forza che il principio di bigenitorialità rappresenta la regola dell’ordinamento, mentre l’affidamento esclusivo costituisce eccezione ammissibile solo quando l’affidamento condiviso si riveli concretamente contrario all’interesse del minore . Tale contrarietà deve emergere da un accertamento rigoroso, fondato su fatti specifici, gravi, precisi e concordanti, e non può mai essere presunta in base a mere contrapposizioni tra i genitori. In questa prospettiva, la bigenitorialità viene letta non come un astratto principio paritario tra adulti, ma come diritto fondamentale del figlio a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori , nonché a ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi. La Corte richiama espressamente la giurisprudenza della Corte EDU, che impone agli Stati l’adozione di misure effettive, tempestive e proporzionate per preservare e ricostruire i legami familiari, sanzionando le inerzie e le omissioni che di fatto conducano a una rottura ingiustificata del rapporto con uno dei genitori. All’interno di questo quadro, la decisione assume particolare rilievo per come affronta le condotte che integrano, di fatto, un processo di alienazione parentale, pur senza fare ricorso a etichette diagnostiche controverse . La Corte valorizza le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio e delle relazioni dei servizi sociali, che descrivono un rapporto madre‑figlio connotato da forte simbiosi, possessività, dinamiche manipolatorie e strumentalizzazione del minore nel conflitto con l’altro genitore. Emergono, in particolare, condotte materne di sistematico ostacolo alla relazione padre‑figlio, la tendenza a svalutare la figura paterna, l’esposizione del minore al contenzioso giudiziario e persino mediatico, nonché profili di negligenza sul piano scolastico e sanitario . È proprio questa combinazione di comportamenti a essere letta dalla Corte come gravemente pregiudizievole per lo sviluppo equilibrato del minore e incompatibile con il principio di bigenitorialità, perché orientata a recidere – nella realtà – il legame con l’altro genitore. La Cassazione sottolinea che, in simili situazioni, il giudice di merito non solo può, ma deve adottare misure incisive, anche drastiche, purché adeguatamente motivate e proporzionate, per rimuovere l’ostacolo alla relazione con il genitore rifiutato e ristabilire, per quanto possibile, un contesto conforme alla bigenitorialità . In questo senso si giustifica l’affidamento esclusivo al padre, accompagnato da una temporanea sospensione degli incontri con la madre, funzionale non a “punire” il genitore collocatario, ma a proteggere il minore da ulteriori condizionamenti e a consentire un riequilibrio relazionale . Le doglianze della madre, incentrate sulla contestazione della consulenza tecnica, sulla valutazione delle prove e sulle modalità di ascolto del minore, vengono giudicate inammissibili in sede di legittimità, perché volte a ottenere una rivalutazione del merito non consentita in Cassazione. La Corte ricorda che l’accertamento delle condotte genitoriali, della loro incidenza sul benessere psicologico del figlio e della sussistenza di dinamiche alienanti rientra nella discrezionalità valutativa del giudice di merito, purché l’iter argomentativo sia logico e sorretto da adeguata motivazione. Nel complesso, l’ordinanza n. 20033/2026 si segnala per almeno tre profili di interesse operativo per l’avvocato di famiglia: in primo luogo, riafferma con chiarezza che la bigenitorialità è un diritto del minore e non un semplice equilibrio formale tra genitori, con conseguente dovere del giudice di reagire alle condotte che lo comprimono; in secondo luogo, offre una traccia motivazionale per affrontare, sul piano processuale, i casi di alienazione parentale, privilegiando la descrizione concreta delle condotte e dei loro effetti, più che il ricorso a categorie diagnostiche astratte; infine, conferma la centralità delle risultanze tecniche e dei servizi sociali, nonché la necessità di strategie difensive fondate su elementi oggettivi e documentati.
Autore: Alberto Brait 9 giugno 2026
La corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2941 c.c. nella parte in cui non prevede che la prescrizione sia sospesa anche tra persone conviventi di fatto.