Divorzio, assegno divorzile e mantenimento dei figli: il Tribunale di Padova revoca l’assegno alla moglie e conferma l’assetto a tutela della minore
9 marzo 2026

Divorzio, assegno divorzile e mantenimento dei figli: il Tribunale di Padova revoca l’assegno alla moglie e conferma l’assetto a tutela della minore

Con la sentenza n. 827/2024 il Tribunale di Padova ha deciso un giudizio di divorzio seguito dallo Studio Legale Fabris Pea Brait, accogliendo le tesi difensive sostenute nel corso del procedimento.

La vicenda riguardava due coniugi con una figlia minore, la cui separazione era già stata regolata con affidamento condiviso, collocamento prevalente della minore presso la madre, assegnazione della casa familiare alla stessa, contributo paterno al mantenimento della figlia, partecipazione alle spese straordinarie e corresponsione di un assegno mensile di €600,00 quale contributo al mantenimento della moglie.

Nel giudizio di divorzio il Tribunale è stato chiamato a valutare, da un lato, la conferma o l’eventuale modifica delle condizioni relative alla figlia – affidamento, collocamento, assegnazione della casa familiare e mantenimento – e, dall’altro, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno divorzile in favore dell’ex moglie. Quest’ultima chiedeva un significativo aumento dell’assegno, sino a €3.500,00 mensili, richiamando la lunga durata della relazione – comprensiva di una stabile convivenza prematrimoniale – e sostenendo di aver chiuso la propria attività di agenzia di viaggi a causa delle scelte familiari condivise.

Il Tribunale di Padova ha confermato integralmente l’assetto relativo alla figlia, ritenendo adeguato l’affidamento condiviso, conforme all’interesse della minore il collocamento prevalente presso la madre, legittima l’assegnazione della casa familiare e proporzionato alle condizioni economiche delle parti il contributo paterno al mantenimento, comprensivo della partecipazione alle spese straordinarie. La decisione ribadisce come, nelle controversie familiari, il criterio guida resti sempre l’interesse superiore del minore, da valutare in concreto alla luce delle sue esigenze e delle capacità economiche dei genitori.


Accogliendo le argomentazioni difensive sostenute nel giudizio seguito dallo Studio Legale Fabris Pea Brait, il Tribunale ha invece disposto la revoca dell’assegno riconosciuto in favore dell’ex moglie.

Il Giudice ha applicato l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza secondo cui l’assegno divorzile non è più finalizzato a garantire la conservazione del tenore di vita matrimoniale, ma svolge una funzione assistenziale e perequativo-compensativa.

Ai fini del suo riconoscimento è quindi necessario accertare l’esistenza di un effettivo squilibrio economico tra gli ex coniugi e verificare che tale squilibrio sia conseguenza delle scelte di vita familiare condivise, comprese quelle eventualmente maturate durante una convivenza prematrimoniale stabile.

Occorre inoltre dimostrare che il coniuge richiedente non sia oggettivamente in grado di procurarsi mezzi adeguati, tenuto conto dell’età, delle competenze professionali e delle concrete possibilità di reinserimento nel mercato del lavoro.


Nel caso concreto, il Tribunale ha ritenuto che la chiusura dell’agenzia di viaggi fosse riconducibile a scelte e difficoltà imprenditoriali personali e non a un sacrificio professionale imposto o concordato nell’interesse della famiglia. Allo stesso tempo, non è emersa una reale impossibilità per l’ex moglie di reinserirsi nel mondo del lavoro, considerata la sua esperienza e le sue potenzialità professionali.

La sola lunga durata della relazione, pur comprensiva della convivenza prematrimoniale – in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 35385/2023 – non è stata ritenuta sufficiente a fondare il diritto all’assegno divorzile in assenza della prova concreta di rinunce professionali causalmente collegate alla vita familiare e dell’attuale condizione di non autosufficienza economica.


La decisione del Tribunale di Padova si inserisce nel solco dell’orientamento giurisprudenziale che richiede, nelle cause di divorzio, una ricostruzione puntuale della storia familiare e lavorativa delle parti, delle eventuali rinunce effettuate e del nesso tra tali scelte e lo squilibrio economico attuale.

La sentenza conferma inoltre come, nelle controversie familiari, il mantenimento dei figli e l’assegnazione della casa familiare siano valutati prioritariamente in funzione dell’interesse del minore, mentre l’assegno divorzile richiede una prova rigorosa e specifica, non potendo fondarsi esclusivamente sulla disparità reddituale o sulla durata della relazione.


13 maggio 2026
 Molti genitori che si separano credono che l'affidamento condiviso imponga automaticamente una divisione uguale dei giorni trascorsi con i figli. Un'ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce, ancora una volta, che non è così. L'affidamento condiviso è oggi la forma ordinaria di affidamento nel nostro ordinamento: salvo situazioni particolari, i figli vengono affidati a entrambi i genitori, che continuano ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale. Ciò significa che le decisioni più rilevanti per la vita del figlio — scuola, salute, attività, scelte educative — devono essere prese di comune accordo, e che entrambi devono essere presenti, in modo stabile, nella sua crescita. Affidamento condiviso e collocamento paritario sono però concetti distinti. Nella pratica, anche quando il figlio è affidato a entrambi, il giudice — o i genitori nell'accordo — individua di norma un genitore presso cui il minore vive per la maggior parte del tempo: il cosiddetto genitore collocatario. L'altro genitore avrà tempi di frequentazione definiti con precisione (pomeriggi infrasettimanali, fine settimana alternati, vacanze), ma non è affatto necessario che il calendario sia diviso esattamente a metà. Con l'ordinanza n. 25403 del 16 settembre 2025, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio di grande rilievo pratico: l'affidamento condiviso non comporta automaticamente una ripartizione paritaria dei tempi di vita del minore con ciascun genitore. Il caso riguardava una coppia non coniugata e una bambina di neppure 2 anni. Il Tribunale di Roma aveva disposto l'affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre; il padre aveva impugnato la decisione chiedendo un regime paritario, lamentando la violazione del principio di bigenitorialità. La Corte d'Appello prima, e la Cassazione poi, hanno respinto le sue istanze, chiarendo che il giudice può legittimamente discostarsi dalla ripartizione paritaria dei tempi qualora questa non corrisponda al superiore interesse del minore, tenuto conto della sua età, della sua storia familiare e dell'ambiente in cui è cresciuto. Nel caso in esame, la bambina aveva meno di due anni. La Corte ha ritenuto che sradicarla dall'ambiente in cui era sempre vissuta con la madre avrebbe potuto comprometterne la stabilità psicologica, indipendentemente dall'adeguatezza del padre — riconosciuto genitore capace e affettuoso. La Corte d'Appello aveva del resto progressivamente ampliato i tempi di frequentazione paterni: pomeriggi infrasettimanali, week-end alterni, vacanze e festività equamente ripartite. La bigenitorialità, nella sua sostanza, era stata pienamente garantita. Questa pronuncia conferma un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità. Il genitore che chiede il collocamento paritario non può limitarsi a invocare il principio di bigenitorialità: deve dimostrare che tale soluzione corrisponde all'interesse concreto del figlio, tenuto conto della sua età, delle sue abitudini e della storia familiare. Per i bambini piccoli, la continuità del legame primario di attaccamento tende a prevalere sull'esigenza di simmetria dei tempi. Un collocamento prevalente presso uno dei genitori non lede, di per sé, il diritto dell'altro alla relazione con il figlio, purché i tempi di frequentazione siano adeguati e progressivamente calibrati sulla crescita del minore. In questo percorso, le valutazioni della consulenza tecnica d'ufficio (CTU) rivestono spesso un ruolo decisivo: il riconoscimento della qualità genitoriale di entrambi è il presupposto che consente al giudice di ampliare i tempi del genitore non collocatario. Il messaggio della Corte è netto: ciò che conta non è la simmetria aritmetica dei tempi, ma la qualità e la continuità del legame con entrambi i genitori .
20 aprile 2026
Il nostro Studio Legale ha recentemente seguito un procedimento avanti al Tribunale di Treviso (sentenza n. 1345/2025), relativo all’impugnazione di un testamento olografo per presunta incapacità della testatrice . L’esito del giudizio ha confermato la validità delle disposizioni testamentarie e la posizione del nostro assistito, nominato erede universale, offrendo al contempo un’importante riaffermazione dei rigorosi criteri richiesti dalla giurisprudenza in materia di annullamento del testamento. Si tratta di una decisione di particolare interesse nell’ambito del diritto delle successioni e del contenzioso ereditario. La vicenda trae origine dalla pubblicazione di un testamento olografo redatto da una signora vedova e priva di figli, che aveva disposto l’intero patrimonio a favore del nipote. La sorella della defunta ha promosso un’azione giudiziaria per ottenere l’annullamento del testamento, sostenendo sia una presunta incapacità giuridica sia una incapacità naturale della testatrice al momento della redazione dell’atto. Il caso si inserisce nel tipico ambito delle cause ereditarie e delle controversie tra eredi, in cui spesso si discute della validità del testamento e della reale volontà del de cuius. L'impugnazione si fondava su un duplice presupposto, invocando l'applicazione dell'articolo 591 del Codice Civile , che disciplina i casi di incapacità di testare: Incapacità da interdizione (art. 591, c. 2, n. 2 c.c.): L'attrice sosteneva che un provvedimento di "curatela" emesso dalle autorità svizzere, dove la de cuius risiedeva al momento della redazione del testamento, fosse equiparabile a una sentenza di interdizione, privando così la testatrice della capacità di disporre validamente delle proprie sostanze per testamento. Incapacità naturale (art. 591, c. 2, n. 3 c.c.): In subordine, si asseriva che la testatrice, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, versasse in uno stato di incapacità di intendere e di volere, tale da viziare il suo consenso. Il Tribunale di Treviso, accogliendo integralmente la linea difensiva del nostro Studio Legale, ha escluso entrambe le ipotesi , ribadendo un principio fondamentale per chi si occupa di diritto successorio: non tutte le misure di protezione della persona comportano incapacità di testare . In particolare, il giudice ha chiarito che la curatela svizzera non limitava l’esercizio dei diritti civili della beneficiaria e che l’amministrazione di sostegno disposta al suo rientro in Italia non incideva sulla possibilità di compiere i c.d. atti personalissimi, tra cui rientra il testamento. Anche alla luce dell’art. 409 c.c., la testatrice conservava la piena capacità di disporre delle proprie sostanze. Questo passaggio è di grande rilievo per chi si occupa di amministrazione di sostegno e testamento, poiché conferma che tale misura non determina automaticamente incapacità testamentaria. Il punto centrale della controversia riguardava tuttavia la presunta incapacità naturale . Sul punto, la sentenza si pone in linea con l’orientamento costante della Corte di Cassazione in tema di annullamento del testamento per incapacità naturale, secondo cui non è sufficiente dimostrare una generica alterazione delle facoltà mentali, ma è necessario provare che il testatore fosse, al momento esatto della redazione, totalmente privo della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi . La capacità rappresenta la regola, mentre l’incapacità costituisce un’eccezione che deve essere dimostrata con prova rigorosa. Nel caso concreto, il Tribunale ha ritenuto che tale prova non fosse stata fornita. I provvedimenti giudiziari prodotti in atti evidenziavano soltanto la necessità di un supporto nella gestione patrimoniale e non uno stato di incapacità totale. Le testimonianze, che descrivevano la testatrice come talvolta confusa o disorientata, sono state considerate generiche e inidonee, in quanto prive di riferimenti precisi al momento della redazione del testamento. Anche i richiami a un deterioramento cognitivo legato all’età non sono stati ritenuti sufficienti a dimostrare l’assoluta incapacità richiesta dalla legge. La decisione riafferma con forza il principio del favor testamenti , cardine del diritto delle successioni, secondo cui l’ordinamento tende a preservare la volontà del defunto e la validità del testamento. L’annullamento del testamento costituisce infatti una misura eccezionale, che può essere accolta solo in presenza di prove concrete, specifiche e inequivocabili. Questo orientamento è particolarmente rilevante per chi si trova ad affrontare una impugnazione di testamento o una causa ereditaria, poiché evidenzia quanto sia complesso ottenere una declaratoria di nullità o annullamento. La vittoria ottenuta dal nostro Studio Legale a Treviso rappresenta non solo un importante successo processuale, ma anche la conferma della corretta tutela della volontà testamentaria e dei diritti dell’erede.