Divorzio, assegno divorzile e mantenimento dei figli: il Tribunale di Padova revoca l’assegno alla moglie e conferma l’assetto a tutela della minore
9 marzo 2026

Divorzio, assegno divorzile e mantenimento dei figli: il Tribunale di Padova revoca l’assegno alla moglie e conferma l’assetto a tutela della minore

Con la sentenza n. 827/2024 il Tribunale di Padova ha deciso un giudizio di divorzio seguito dallo Studio Legale Fabris Pea Brait, accogliendo le tesi difensive sostenute nel corso del procedimento.

La vicenda riguardava due coniugi con una figlia minore, la cui separazione era già stata regolata con affidamento condiviso, collocamento prevalente della minore presso la madre, assegnazione della casa familiare alla stessa, contributo paterno al mantenimento della figlia, partecipazione alle spese straordinarie e corresponsione di un assegno mensile di €600,00 quale contributo al mantenimento della moglie.

Nel giudizio di divorzio il Tribunale è stato chiamato a valutare, da un lato, la conferma o l’eventuale modifica delle condizioni relative alla figlia – affidamento, collocamento, assegnazione della casa familiare e mantenimento – e, dall’altro, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno divorzile in favore dell’ex moglie. Quest’ultima chiedeva un significativo aumento dell’assegno, sino a €3.500,00 mensili, richiamando la lunga durata della relazione – comprensiva di una stabile convivenza prematrimoniale – e sostenendo di aver chiuso la propria attività di agenzia di viaggi a causa delle scelte familiari condivise.

Il Tribunale di Padova ha confermato integralmente l’assetto relativo alla figlia, ritenendo adeguato l’affidamento condiviso, conforme all’interesse della minore il collocamento prevalente presso la madre, legittima l’assegnazione della casa familiare e proporzionato alle condizioni economiche delle parti il contributo paterno al mantenimento, comprensivo della partecipazione alle spese straordinarie. La decisione ribadisce come, nelle controversie familiari, il criterio guida resti sempre l’interesse superiore del minore, da valutare in concreto alla luce delle sue esigenze e delle capacità economiche dei genitori.


Accogliendo le argomentazioni difensive sostenute nel giudizio seguito dallo Studio Legale Fabris Pea Brait, il Tribunale ha invece disposto la revoca dell’assegno riconosciuto in favore dell’ex moglie.

Il Giudice ha applicato l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza secondo cui l’assegno divorzile non è più finalizzato a garantire la conservazione del tenore di vita matrimoniale, ma svolge una funzione assistenziale e perequativo-compensativa.

Ai fini del suo riconoscimento è quindi necessario accertare l’esistenza di un effettivo squilibrio economico tra gli ex coniugi e verificare che tale squilibrio sia conseguenza delle scelte di vita familiare condivise, comprese quelle eventualmente maturate durante una convivenza prematrimoniale stabile.

Occorre inoltre dimostrare che il coniuge richiedente non sia oggettivamente in grado di procurarsi mezzi adeguati, tenuto conto dell’età, delle competenze professionali e delle concrete possibilità di reinserimento nel mercato del lavoro.


Nel caso concreto, il Tribunale ha ritenuto che la chiusura dell’agenzia di viaggi fosse riconducibile a scelte e difficoltà imprenditoriali personali e non a un sacrificio professionale imposto o concordato nell’interesse della famiglia. Allo stesso tempo, non è emersa una reale impossibilità per l’ex moglie di reinserirsi nel mondo del lavoro, considerata la sua esperienza e le sue potenzialità professionali.

La sola lunga durata della relazione, pur comprensiva della convivenza prematrimoniale – in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 35385/2023 – non è stata ritenuta sufficiente a fondare il diritto all’assegno divorzile in assenza della prova concreta di rinunce professionali causalmente collegate alla vita familiare e dell’attuale condizione di non autosufficienza economica.


La decisione del Tribunale di Padova si inserisce nel solco dell’orientamento giurisprudenziale che richiede, nelle cause di divorzio, una ricostruzione puntuale della storia familiare e lavorativa delle parti, delle eventuali rinunce effettuate e del nesso tra tali scelte e lo squilibrio economico attuale.

La sentenza conferma inoltre come, nelle controversie familiari, il mantenimento dei figli e l’assegnazione della casa familiare siano valutati prioritariamente in funzione dell’interesse del minore, mentre l’assegno divorzile richiede una prova rigorosa e specifica, non potendo fondarsi esclusivamente sulla disparità reddituale o sulla durata della relazione.


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