Posso trasferirmi in un’altra città con mio figlio senza il consenso dell’altro genitore?
Alberto Brait • 2 marzo 2026

Posso trasferirmi in un’altra citta' con mio figlio senza il consenso dell’altro genitore? La Cassazione chiarisce (Ord. n. 4110/2026)

Dopo una separazione può nascere l’esigenza di cambiare città: un nuovo lavoro, il sostegno della propria famiglia di origine, la volontà di ricostruire un equilibrio personale.

Quando però sono coinvolti figli minori, la domanda diventa inevitabile: è possibile trasferire la propria residenza con il bambino senza il consenso dell’altro genitore?

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 24 febbraio 2026, n. 4110, ha affrontato proprio questo tema, offrendo indicazioni molto rilevanti per i genitori che si trovano in situazioni analoghe.

La vicenda riguardava una madre che aveva trasferito il figlio di pochi mesi, ancora allattato al seno, a oltre 600 km di distanza dal padre. Il trasferimento era avvenuto senza il consenso paterno e senza una preventiva autorizzazione del giudice.

La scelta era motivata dall’ottenimento di una borsa di ricerca universitaria e dalla possibilità di ricevere supporto dal nonno materno. Il padre si era opposto, ritenendo che tale decisione compromettesse il proprio diritto a mantenere un rapporto continuativo e significativo con il figlio.

Il Tribunale di Siracusa aveva disposto il rientro del minore nella città di origine, prevedendo che, in caso contrario, il collocamento potesse avvenire presso il padre.

La Corte d’Appello di Catania, invece, ha riformato la decisione, revocando l’ordine di rientro e confermando l’affidamento condiviso con collocamento del minore presso la madre nella nuova città.

La questione è quindi giunta in Cassazione.

La Corte ha confermato la decisione della Corte d’Appello, ribadendo un punto essenziale: la scelta della residenza abituale del minore costituisce una decisione di maggiore interesse e deve essere assunta di comune accordo tra i genitori. In caso di disaccordo, è il giudice a dover decidere.

Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che non esiste un automatismo che imponga sempre il rientro del minore nel luogo di origine quando il trasferimento sia avvenuto senza consenso.

Il criterio guida resta uno solo: il superiore interesse del minore, da valutare in concreto.

Nel farlo, il giudice deve considerare l’età del bambino, la qualità del legame con ciascun genitore, le reali motivazioni del trasferimento e la possibilità di garantire comunque una relazione significativa con il genitore che rimane nella città di origine.

La Corte ha inoltre ribadito che il principio di bigenitorialità non coincide con una perfetta parità matematica dei tempi di permanenza, ma con la concreta possibilità per il minore di mantenere un rapporto stabile, autentico e continuativo con entrambi i genitori.

Nel caso specifico, la tenerissima età del bambino, il forte legame con la madre e l’assenza di intenti punitivi hanno portato a ritenere legittimo il mantenimento del collocamento nella nuova città, pur garantendo un coinvolgimento significativo del padre.

Trasferirsi con un figlio senza accordo non significa automaticamente perdere il collocamento, ma nemmeno consente di “cristallizzare” il fatto compiuto. Ogni situazione viene valutata nel dettaglio, alla luce delle esigenze concrete del minore.

Un trasferimento deciso senza una preventiva valutazione giuridica può comportare conseguenze importanti, come la modifica del collocamento, una diversa regolamentazione dei tempi di frequentazione o l’avvio di procedimenti urgenti davanti al Tribunale competente.

Per questo motivo, sia il genitore che intenda trasferirsi sia quello che subisca una decisione unilaterale dovrebbero valutare attentamente la propria posizione prima di compiere passi difficilmente reversibili.

Questa decisione è particolarmente rilevante anche per chi vive nel territorio di Vicenza, Mestre e Venezia.

Lo Studio assiste genitori nei procedimenti di separazione e affidamento, nonché nei contenziosi relativi al trasferimento della residenza del minore, davanti ai Tribunali del Veneto.

Ogni vicenda familiare presenta caratteristiche specifiche e richiede un’analisi attenta, orientata alla tutela concreta del minore e al rispetto del principio di bigenitorialità.

In presenza di un progetto di trasferimento o di un trasferimento già avvenuto senza consenso, è opportuno esaminare tempestivamente il caso per individuare la strategia più adeguata.


25 giugno 2026
L’ordinanza n. 20033 del 15 giugno 2026 della Prima Sezione civile della Corte di Cassazione offre un passaggio molto significativo sull’evoluzione della giurisprudenza in tema di bigenitorialità e di condotte di alienazione parentale, specie nei contesti di alta conflittualità. Il caso nasce da una separazione coniugale caratterizzata da una forte contrapposizione tra i genitori in ordine all’affidamento di due figli , uno dei quali divenuto maggiorenne nel corso del giudizio. La Corte d’appello di Catania, riformando la decisione di primo grado, aveva disposto l’affidamento esclusivo di entrambi i figli al padre, limitando la responsabilità genitoriale della madre, sospendendo temporaneamente gli incontri madre‑figlio e rideterminando gli aspetti economici, con revoca dell’assegno in favore della moglie La Cassazione conferma l’impianto della decisione di merito. Gli Ermellini ribadiscono innanzitutto con forza che il principio di bigenitorialità rappresenta la regola dell’ordinamento, mentre l’affidamento esclusivo costituisce eccezione ammissibile solo quando l’affidamento condiviso si riveli concretamente contrario all’interesse del minore . Tale contrarietà deve emergere da un accertamento rigoroso, fondato su fatti specifici, gravi, precisi e concordanti, e non può mai essere presunta in base a mere contrapposizioni tra i genitori. In questa prospettiva, la bigenitorialità viene letta non come un astratto principio paritario tra adulti, ma come diritto fondamentale del figlio a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori , nonché a ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi. La Corte richiama espressamente la giurisprudenza della Corte EDU, che impone agli Stati l’adozione di misure effettive, tempestive e proporzionate per preservare e ricostruire i legami familiari, sanzionando le inerzie e le omissioni che di fatto conducano a una rottura ingiustificata del rapporto con uno dei genitori. All’interno di questo quadro, la decisione assume particolare rilievo per come affronta le condotte che integrano, di fatto, un processo di alienazione parentale, pur senza fare ricorso a etichette diagnostiche controverse . La Corte valorizza le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio e delle relazioni dei servizi sociali, che descrivono un rapporto madre‑figlio connotato da forte simbiosi, possessività, dinamiche manipolatorie e strumentalizzazione del minore nel conflitto con l’altro genitore. Emergono, in particolare, condotte materne di sistematico ostacolo alla relazione padre‑figlio, la tendenza a svalutare la figura paterna, l’esposizione del minore al contenzioso giudiziario e persino mediatico, nonché profili di negligenza sul piano scolastico e sanitario . È proprio questa combinazione di comportamenti a essere letta dalla Corte come gravemente pregiudizievole per lo sviluppo equilibrato del minore e incompatibile con il principio di bigenitorialità, perché orientata a recidere – nella realtà – il legame con l’altro genitore. La Cassazione sottolinea che, in simili situazioni, il giudice di merito non solo può, ma deve adottare misure incisive, anche drastiche, purché adeguatamente motivate e proporzionate, per rimuovere l’ostacolo alla relazione con il genitore rifiutato e ristabilire, per quanto possibile, un contesto conforme alla bigenitorialità . In questo senso si giustifica l’affidamento esclusivo al padre, accompagnato da una temporanea sospensione degli incontri con la madre, funzionale non a “punire” il genitore collocatario, ma a proteggere il minore da ulteriori condizionamenti e a consentire un riequilibrio relazionale . Le doglianze della madre, incentrate sulla contestazione della consulenza tecnica, sulla valutazione delle prove e sulle modalità di ascolto del minore, vengono giudicate inammissibili in sede di legittimità, perché volte a ottenere una rivalutazione del merito non consentita in Cassazione. La Corte ricorda che l’accertamento delle condotte genitoriali, della loro incidenza sul benessere psicologico del figlio e della sussistenza di dinamiche alienanti rientra nella discrezionalità valutativa del giudice di merito, purché l’iter argomentativo sia logico e sorretto da adeguata motivazione. Nel complesso, l’ordinanza n. 20033/2026 si segnala per almeno tre profili di interesse operativo per l’avvocato di famiglia: in primo luogo, riafferma con chiarezza che la bigenitorialità è un diritto del minore e non un semplice equilibrio formale tra genitori, con conseguente dovere del giudice di reagire alle condotte che lo comprimono; in secondo luogo, offre una traccia motivazionale per affrontare, sul piano processuale, i casi di alienazione parentale, privilegiando la descrizione concreta delle condotte e dei loro effetti, più che il ricorso a categorie diagnostiche astratte; infine, conferma la centralità delle risultanze tecniche e dei servizi sociali, nonché la necessità di strategie difensive fondate su elementi oggettivi e documentati.
Autore: Alberto Brait 9 giugno 2026
La corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2941 c.c. nella parte in cui non prevede che la prescrizione sia sospesa anche tra persone conviventi di fatto.