Posso trasferirmi in un’altra città con mio figlio senza il consenso dell’altro genitore?
Alberto Brait • 2 marzo 2026

Posso trasferirmi in un’altra citta' con mio figlio senza il consenso dell’altro genitore? La Cassazione chiarisce (Ord. n. 4110/2026)

Dopo una separazione può nascere l’esigenza di cambiare città: un nuovo lavoro, il sostegno della propria famiglia di origine, la volontà di ricostruire un equilibrio personale.

Quando però sono coinvolti figli minori, la domanda diventa inevitabile: è possibile trasferire la propria residenza con il bambino senza il consenso dell’altro genitore?

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 24 febbraio 2026, n. 4110, ha affrontato proprio questo tema, offrendo indicazioni molto rilevanti per i genitori che si trovano in situazioni analoghe.

La vicenda riguardava una madre che aveva trasferito il figlio di pochi mesi, ancora allattato al seno, a oltre 600 km di distanza dal padre. Il trasferimento era avvenuto senza il consenso paterno e senza una preventiva autorizzazione del giudice.

La scelta era motivata dall’ottenimento di una borsa di ricerca universitaria e dalla possibilità di ricevere supporto dal nonno materno. Il padre si era opposto, ritenendo che tale decisione compromettesse il proprio diritto a mantenere un rapporto continuativo e significativo con il figlio.

Il Tribunale di Siracusa aveva disposto il rientro del minore nella città di origine, prevedendo che, in caso contrario, il collocamento potesse avvenire presso il padre.

La Corte d’Appello di Catania, invece, ha riformato la decisione, revocando l’ordine di rientro e confermando l’affidamento condiviso con collocamento del minore presso la madre nella nuova città.

La questione è quindi giunta in Cassazione.

La Corte ha confermato la decisione della Corte d’Appello, ribadendo un punto essenziale: la scelta della residenza abituale del minore costituisce una decisione di maggiore interesse e deve essere assunta di comune accordo tra i genitori. In caso di disaccordo, è il giudice a dover decidere.

Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che non esiste un automatismo che imponga sempre il rientro del minore nel luogo di origine quando il trasferimento sia avvenuto senza consenso.

Il criterio guida resta uno solo: il superiore interesse del minore, da valutare in concreto.

Nel farlo, il giudice deve considerare l’età del bambino, la qualità del legame con ciascun genitore, le reali motivazioni del trasferimento e la possibilità di garantire comunque una relazione significativa con il genitore che rimane nella città di origine.

La Corte ha inoltre ribadito che il principio di bigenitorialità non coincide con una perfetta parità matematica dei tempi di permanenza, ma con la concreta possibilità per il minore di mantenere un rapporto stabile, autentico e continuativo con entrambi i genitori.

Nel caso specifico, la tenerissima età del bambino, il forte legame con la madre e l’assenza di intenti punitivi hanno portato a ritenere legittimo il mantenimento del collocamento nella nuova città, pur garantendo un coinvolgimento significativo del padre.

Trasferirsi con un figlio senza accordo non significa automaticamente perdere il collocamento, ma nemmeno consente di “cristallizzare” il fatto compiuto. Ogni situazione viene valutata nel dettaglio, alla luce delle esigenze concrete del minore.

Un trasferimento deciso senza una preventiva valutazione giuridica può comportare conseguenze importanti, come la modifica del collocamento, una diversa regolamentazione dei tempi di frequentazione o l’avvio di procedimenti urgenti davanti al Tribunale competente.

Per questo motivo, sia il genitore che intenda trasferirsi sia quello che subisca una decisione unilaterale dovrebbero valutare attentamente la propria posizione prima di compiere passi difficilmente reversibili.

Questa decisione è particolarmente rilevante anche per chi vive nel territorio di Vicenza, Mestre e Venezia.

Lo Studio assiste genitori nei procedimenti di separazione e affidamento, nonché nei contenziosi relativi al trasferimento della residenza del minore, davanti ai Tribunali del Veneto.

Ogni vicenda familiare presenta caratteristiche specifiche e richiede un’analisi attenta, orientata alla tutela concreta del minore e al rispetto del principio di bigenitorialità.

In presenza di un progetto di trasferimento o di un trasferimento già avvenuto senza consenso, è opportuno esaminare tempestivamente il caso per individuare la strategia più adeguata.


13 maggio 2026
 Molti genitori che si separano credono che l'affidamento condiviso imponga automaticamente una divisione uguale dei giorni trascorsi con i figli. Un'ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce, ancora una volta, che non è così. L'affidamento condiviso è oggi la forma ordinaria di affidamento nel nostro ordinamento: salvo situazioni particolari, i figli vengono affidati a entrambi i genitori, che continuano ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale. Ciò significa che le decisioni più rilevanti per la vita del figlio — scuola, salute, attività, scelte educative — devono essere prese di comune accordo, e che entrambi devono essere presenti, in modo stabile, nella sua crescita. Affidamento condiviso e collocamento paritario sono però concetti distinti. Nella pratica, anche quando il figlio è affidato a entrambi, il giudice — o i genitori nell'accordo — individua di norma un genitore presso cui il minore vive per la maggior parte del tempo: il cosiddetto genitore collocatario. L'altro genitore avrà tempi di frequentazione definiti con precisione (pomeriggi infrasettimanali, fine settimana alternati, vacanze), ma non è affatto necessario che il calendario sia diviso esattamente a metà. Con l'ordinanza n. 25403 del 16 settembre 2025, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio di grande rilievo pratico: l'affidamento condiviso non comporta automaticamente una ripartizione paritaria dei tempi di vita del minore con ciascun genitore. Il caso riguardava una coppia non coniugata e una bambina di neppure 2 anni. Il Tribunale di Roma aveva disposto l'affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre; il padre aveva impugnato la decisione chiedendo un regime paritario, lamentando la violazione del principio di bigenitorialità. La Corte d'Appello prima, e la Cassazione poi, hanno respinto le sue istanze, chiarendo che il giudice può legittimamente discostarsi dalla ripartizione paritaria dei tempi qualora questa non corrisponda al superiore interesse del minore, tenuto conto della sua età, della sua storia familiare e dell'ambiente in cui è cresciuto. Nel caso in esame, la bambina aveva meno di due anni. La Corte ha ritenuto che sradicarla dall'ambiente in cui era sempre vissuta con la madre avrebbe potuto comprometterne la stabilità psicologica, indipendentemente dall'adeguatezza del padre — riconosciuto genitore capace e affettuoso. La Corte d'Appello aveva del resto progressivamente ampliato i tempi di frequentazione paterni: pomeriggi infrasettimanali, week-end alterni, vacanze e festività equamente ripartite. La bigenitorialità, nella sua sostanza, era stata pienamente garantita. Questa pronuncia conferma un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità. Il genitore che chiede il collocamento paritario non può limitarsi a invocare il principio di bigenitorialità: deve dimostrare che tale soluzione corrisponde all'interesse concreto del figlio, tenuto conto della sua età, delle sue abitudini e della storia familiare. Per i bambini piccoli, la continuità del legame primario di attaccamento tende a prevalere sull'esigenza di simmetria dei tempi. Un collocamento prevalente presso uno dei genitori non lede, di per sé, il diritto dell'altro alla relazione con il figlio, purché i tempi di frequentazione siano adeguati e progressivamente calibrati sulla crescita del minore. In questo percorso, le valutazioni della consulenza tecnica d'ufficio (CTU) rivestono spesso un ruolo decisivo: il riconoscimento della qualità genitoriale di entrambi è il presupposto che consente al giudice di ampliare i tempi del genitore non collocatario. Il messaggio della Corte è netto: ciò che conta non è la simmetria aritmetica dei tempi, ma la qualità e la continuità del legame con entrambi i genitori .
20 aprile 2026
Il nostro Studio Legale ha recentemente seguito un procedimento avanti al Tribunale di Treviso (sentenza n. 1345/2025), relativo all’impugnazione di un testamento olografo per presunta incapacità della testatrice . L’esito del giudizio ha confermato la validità delle disposizioni testamentarie e la posizione del nostro assistito, nominato erede universale, offrendo al contempo un’importante riaffermazione dei rigorosi criteri richiesti dalla giurisprudenza in materia di annullamento del testamento. Si tratta di una decisione di particolare interesse nell’ambito del diritto delle successioni e del contenzioso ereditario. La vicenda trae origine dalla pubblicazione di un testamento olografo redatto da una signora vedova e priva di figli, che aveva disposto l’intero patrimonio a favore del nipote. La sorella della defunta ha promosso un’azione giudiziaria per ottenere l’annullamento del testamento, sostenendo sia una presunta incapacità giuridica sia una incapacità naturale della testatrice al momento della redazione dell’atto. Il caso si inserisce nel tipico ambito delle cause ereditarie e delle controversie tra eredi, in cui spesso si discute della validità del testamento e della reale volontà del de cuius. L'impugnazione si fondava su un duplice presupposto, invocando l'applicazione dell'articolo 591 del Codice Civile , che disciplina i casi di incapacità di testare: Incapacità da interdizione (art. 591, c. 2, n. 2 c.c.): L'attrice sosteneva che un provvedimento di "curatela" emesso dalle autorità svizzere, dove la de cuius risiedeva al momento della redazione del testamento, fosse equiparabile a una sentenza di interdizione, privando così la testatrice della capacità di disporre validamente delle proprie sostanze per testamento. Incapacità naturale (art. 591, c. 2, n. 3 c.c.): In subordine, si asseriva che la testatrice, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, versasse in uno stato di incapacità di intendere e di volere, tale da viziare il suo consenso. Il Tribunale di Treviso, accogliendo integralmente la linea difensiva del nostro Studio Legale, ha escluso entrambe le ipotesi , ribadendo un principio fondamentale per chi si occupa di diritto successorio: non tutte le misure di protezione della persona comportano incapacità di testare . In particolare, il giudice ha chiarito che la curatela svizzera non limitava l’esercizio dei diritti civili della beneficiaria e che l’amministrazione di sostegno disposta al suo rientro in Italia non incideva sulla possibilità di compiere i c.d. atti personalissimi, tra cui rientra il testamento. Anche alla luce dell’art. 409 c.c., la testatrice conservava la piena capacità di disporre delle proprie sostanze. Questo passaggio è di grande rilievo per chi si occupa di amministrazione di sostegno e testamento, poiché conferma che tale misura non determina automaticamente incapacità testamentaria. Il punto centrale della controversia riguardava tuttavia la presunta incapacità naturale . Sul punto, la sentenza si pone in linea con l’orientamento costante della Corte di Cassazione in tema di annullamento del testamento per incapacità naturale, secondo cui non è sufficiente dimostrare una generica alterazione delle facoltà mentali, ma è necessario provare che il testatore fosse, al momento esatto della redazione, totalmente privo della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi . La capacità rappresenta la regola, mentre l’incapacità costituisce un’eccezione che deve essere dimostrata con prova rigorosa. Nel caso concreto, il Tribunale ha ritenuto che tale prova non fosse stata fornita. I provvedimenti giudiziari prodotti in atti evidenziavano soltanto la necessità di un supporto nella gestione patrimoniale e non uno stato di incapacità totale. Le testimonianze, che descrivevano la testatrice come talvolta confusa o disorientata, sono state considerate generiche e inidonee, in quanto prive di riferimenti precisi al momento della redazione del testamento. Anche i richiami a un deterioramento cognitivo legato all’età non sono stati ritenuti sufficienti a dimostrare l’assoluta incapacità richiesta dalla legge. La decisione riafferma con forza il principio del favor testamenti , cardine del diritto delle successioni, secondo cui l’ordinamento tende a preservare la volontà del defunto e la validità del testamento. L’annullamento del testamento costituisce infatti una misura eccezionale, che può essere accolta solo in presenza di prove concrete, specifiche e inequivocabili. Questo orientamento è particolarmente rilevante per chi si trova ad affrontare una impugnazione di testamento o una causa ereditaria, poiché evidenzia quanto sia complesso ottenere una declaratoria di nullità o annullamento. La vittoria ottenuta dal nostro Studio Legale a Treviso rappresenta non solo un importante successo processuale, ma anche la conferma della corretta tutela della volontà testamentaria e dei diritti dell’erede.